Cassazione Penale, Sentenza n. 11/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Bari che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva ritenuto i reati oggetto di due condanne commessi in esecuzione dello stesso disegno criminoso e aveva quantificato l'aumento della pena per la continuazione. Denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo che l'aumento per la continuazione è stato fissato in misura quasi uguale a quella determinata in sede di cognizione e che la motivazione è generica, limitandosi a richiamare la gravità dei reati e la perdurante affiliazione al clan mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la determinazione degli aumenti per la continuazione richiamando la particolare gravità dei fatti (associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso) e la perdurante appartenenza del condannato al sodalizio, adempiendo all'obbligo di motivazione richiesto per consentire il controllo logico-giuridico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina del reato continuato, deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione sul titolo esecutivo e sulla quantificazione della pena residua; qui utilizzata come base procedurale per la domanda del ricorrente.
art. 81 cod. pen.
Disciplina la successione di più reati e la continuazione; nella sentenza è posta al centro della questione relativa all'aumento di pena per i reati-satellite.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione attinenti a violazione di norme e vizio di motivazione; è la rubrica normativa invocata dal ricorrente per censurare la determinazione dell'aumento e la motivazione del giudice.
art. 132 cod. pen.
Fissa i criteri di determinazione della pena (pena base e circostanze); richiamato come parametro entro il quale il giudice esercita la discrezionalità nella quantificazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle circostanze; richiamato come parametro per il potere discrezionale del giudice nella determinazione degli aumenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020 (Rv. 280216 - 01)
Il richiamo giurisprudenziale sottolinea che il giudice, anche in sede esecutiva, deve motivare l'entità degli aumenti per la continuazione oltre alla pena-base, per rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico-giuridico.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha un potere discrezionale nella quantificazione della pena residua e degli aumenti per continuazione, ma deve motivare adeguatamente sia la pena-base sia l'entità degli aumenti in modo che sia possibile il controllo logico-giuridico in sede di impugnazione.
- Una motivazione che richiami la particolare gravità dei reati e la perdurante appartenenza a un sodalizio mafioso può essere ritenuta sufficiente per giustificare aumenti rilevanti della pena per continuazione, purché non sia meramente assertiva o contraddittoria.
- Il semplice rispetto dei limiti numerici fissati dalla legge (es. limite del triplo della pena-base) non è di per sé sufficiente: è necessario che il giudice espliciti le ragioni concrete per le quali applica l'aumento nella misura scelta.
- In sede di Cassazione il controllo è principalmente di legittimità sulla correttezza dell'interpretazione normativa e sulla congruità logica della motivazione; censure generiche sulla gravità dei fatti senza mostrare il vizio motivazionale concreto sono destinate a essere rigettate.
- La persistenza dell'affiliazione a un'associazione mafiosa è un elemento fattuale che, se adeguatamente motivato, giustifica aumenti di pena anche se questi risultano rilevanti rispetto a quanto già determinato in sede di cognizione.
- In presenza di condanne maturate con riti diversi e più sentenze, il giudice deve indicare in modo comprensibile come ha valutato i singoli reati-satellite ai fini dell'aumento complessivo per la continuazione.
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