Cassazione Civile, Ordinanza n. 04541/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione, poi coltivata in appello e infine in cassazione, contro una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, relativi al transito in una corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che la segnaletica non fosse adeguata, che la riattivazione della corsia non fosse stata sufficientemente pubblicizzata, che il giudice d’appello avesse fatto uso di atti del fascicolo di primo grado senza regolare acquisizione, che non dovesse essere utilizzata una CTU formata in altro giudizio, che il Tribunale avesse omesso di esaminare documenti e prove, che l’onere della prova fosse stato mal ripartito, che mancasse l’elemento psicologico dell’illecito e che vi fossero profili di invalidità relativi all’apparato di rilevazione automatica Sirio Ves. Con il primo motivo invocavano anche un giudicato esterno derivante da precedenti annullamenti di analoghe sanzioni emessi a favore di alcuni di loro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le doglianze, osservando in particolare che i precedenti giudicati richiamati non riguardavano i medesimi verbali e dunque non spiegavano efficacia esterna nel presente giudizio; che la mancata formale acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non integrava, di per sé, vizio della sentenza d’appello; che la CTU di altro processo non era utilizzabile automaticamente nel presente giudizio e, comunque, la censura era priva di specificità; che il Tribunale aveva comunque esaminato la documentazione sulla segnaletica e sulla riattivazione della corsia; che, in tema di segnaletica esistente ma asseritamente inadeguata, l’onere probatorio gravava sugli opponenti; che per le sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa, superabile solo con prova dell’assenza di colpa; e che il tema dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato di rilevazione era nuovo e comunque non decisivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; dato atto inoltre dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di utilizzo del fascicolo non acquisito non integra, di per sé, violazione del principio di disponibilità della prova se il giudice decide allo stato degli atti.
La valutazione delle prove rientra nei poteri del giudice di merito, che non è tenuto a confutare ogni singolo elemento istruttorio.
In appello non è automaticamente ammissibile ogni produzione; nel caso esaminato la doglianza non coglieva la ratio della decisione sulla CTU di altro processo.
La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina di per sé nullità della sentenza di appello.
Per le violazioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, salvo prova contraria dell’assenza di colpa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in altro processo è opponibile solo se riguarda il medesimo rapporto o la medesima fattispecie in tutti i suoi elementi; in difetto di corrispondenza tra i fatti contestati, non produce efficacia nel nuovo giudizio.
- Nel giudizio di appello il fascicolo di primo grado non è oggetto di automatica acquisizione rilevante ai fini della validità della decisione; la mancanza della trasmissione materiale non determina nullità se la causa può essere decisa allo stato degli atti.
- Una consulenza tecnica svolta in altro processo non è utilizzabile automaticamente in un diverso giudizio: occorre che sia ritualmente acquisita e che la parte ne indichi specificamente la rilevanza rispetto alle questioni controverse.
- Quando si contesta non l’inesistenza ma l’inadeguatezza della segnaletica stradale, l’onere di provarne l’insufficienza grava sull’opponente; se la segnaletica esiste, è il destinatario della sanzione a dover dimostrare che essa non fosse idonea a rendere percepibile il divieto.
- In materia di sanzioni amministrative non è necessario provare in concreto dolo o colpa dell’autore della violazione: opera una presunzione di colpa, superabile solo dimostrando di avere agito senza colpa e di avere fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni documento o argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione che renda conto delle ragioni essenziali della decisione e delle prove ritenute decisive.
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