Cassazione Penale, Sentenza n. 11829/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli che aveva revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (applicata per il reato di cui all'art. 337 c.p.), disponeva il ripristino della misura. Il motivo unico dedotto è il vizio di motivazione: si sostiene l'inammissibilità dell'appello del PM avverso una misura revocata e, in subordine, si afferma che la motivazione della revoca era corretta.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'appello del pubblico ministero sarebbe precluso contro i provvedimenti di revoca delle misure cautelari, richiamando l'art. 310 c.p.p. e ha censurato il motivo come generico e apodittico, privo di critica specifica del contenuto dell'ordinanza impugnata. Per le ragioni di inammissibilità è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. È disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Indicazione del reato per il quale era stata applicata la misura cautelare (contestazione che ha portato all'obbligo di presentazione alla p.g.).
Interpretazione della Corte: consente all'autorità requirente l'appello avverso tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, compresi i provvedimenti di revoca, rendendo ammissibile l'impugnazione svolta dal PM.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria consequenziali alla decisione (esecuzione delle formalità previste dopo la sentenza).
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha legittimazione ad appellare i provvedimenti relativi alle misure cautelari anche quando si tratta di revoca della misura (art. 310 c.p.p.).
- Un motivo di impugnazione generico e apodittico, privo di critica puntuale e di indicazione delle specifiche ragioni di illegittimità o insufficienza della motivazione impugnata, è causa di inammissibilità del ricorso.
- La censura sulla motivazione deve individuare errori logici, omissioni, contraddizioni o violate norme di diritto; non è sufficiente affermare genericamente che la decisione è "favorevole" senza argomentare il perché.
- In caso di inammissibilità per motivi manifesti collegati alla genericità delle doglianze, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della cassa delle ammende) oltre alle spese processuali.
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve curare la forma e la specificità delle censure: documentare il contrasto tra i fatti accertati e la decisione, evidenziare violazioni di legge o vizio motivazionale concreto e puntuale.
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