Cassazione Penale, Sentenza n. 7859/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che, su ricorso dell'indagato, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo dell'azienda agricola disposto dal G.i.p. di Castrovillari. Il P.M. censurava la decisione per presunta sottovalutazione degli elementi indiziari relativi al reato di cui all'art. 603-bis c.p. (sfruttamento della manodopera e approfittamento dello stato di bisogno), lamentando errata applicazione della norma, motivazione carente e difetto di valutazione delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e delle dichiarazioni dei lavoratori; sosteneva inoltre che la posizione degli intermediari fosse imprescindibile e che l'utilizzo dell'intermediazione illecita dovesse riflettersi automaticamente sulla responsabilità del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione esistente, coerente e non meramente apparente, e che le valutazioni di merito operate in ordine alla sussistenza degli indici di sfruttamento e dello stato di bisogno non fossero sindacabili in sede di legittimità se non per vizio di legge. Ha inoltre chiarito questioni interpretative sull'art. 603-bis, confermando la necessaria distinzione fra il reclutatore/intermediario e l'utilizzatore della manodopera e precisando i criteri di valutazione degli indici di sfruttamento. In definitiva l'annullamento del sequestro operato dal Tribunale del riesame è stato confermato e il ricorso del P.M. è stato respinto.
Norme richiamate
La Corte richiama che la norma elenca indici sintomatici di sfruttamento (reiterata difformità retributiva, violazioni orario/ferie, violazioni sicurezza, condizioni alloggiative degradanti) e che la ricorrenza di un solo indice può integrare lo sfruttamento, fermo restando la necessità dell'approfittamento dello stato di bisogno come presupposto per la punibilità. Inoltre conferma che la responsabilità del reclutatore e dell'utilizzatore sono figure distinte previste dalla stessa disposizione.
La modifica normativa ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 603-bis e ha reso non necessaria la condotta violenta o minacciosa per integrare lo sfruttamento; la Corte utilizza la novella per interpretare correttamente i requisiti del reato.
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare reale.
Richiamato per chiarire che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 riguarda le misure cautelari personali e non si applica al ricorso ex art. 325 per le misure reali.
Stabilisce il termine ordinario di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione contro decisioni adottate in camera di consiglio; la Corte conferma che tale termine si applica al ricorso ex art. 325.
Richiamato in tema di motivazione: la Corte valuta la sufficienza della motivazione del Tribunale del riesame alla luce dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
artt. 321 e 322 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai presunti vizi procedurali; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni tali da ammettere il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca il giudice del riesame deve valutare concretamente il fumus commissi delicti sulla base di elementi indiziari oggettivi e seri; la Cassazione non rivede le valutazioni di merito se la motivazione è esistente e non apparente.
- L'art. 603-bis va interpretato distinguendo lo sfruttamento (riconoscibile tramite indici elencati dalla norma) dall'approfittamento dello stato di bisogno, che costituisce il presupposto necessario per la punibilità: è quindi richiesta la concomitanza di sfruttamento e approfittamento.
- La ricorrenza di un solo indice indicato dal comma 3 dell'art. 603-bis può essere sufficiente a configurare lo sfruttamento, ma per i profili retributivi e di orario la norma richiede una reiterazione della condotta per escludere meri inadempimenti isolati.
- La figura del reclutatore/intermediario e quella dell'utilizzatore/datore di lavoro sono distinte: l'utilizzo di manodopera tramite intermediazione illecita non determina automaticamente la sovrapposizione di responsabilità, occorre verificarne la concreta partecipazione o consapevolezza.
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o motivazione inesistente o apparente; non è consentito un sindacato pieno di merito sulle valutazioni probatorie.
- Il termine per proporre ricorso in Cassazione ex art. 325 c.p.p. contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito della motivazione.
- Per sostenere l'esistenza dello stato di bisogno occorre dimostrare una situazione di grave difficoltà che limiti la libertà di scelta del lavoratore e lo induca ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose; non è richiesto uno stato di necessità assoluto.
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