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Sentenza

Sentenza del 28/10/2022 n. 32052 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il motivo di revocazione ritenendolo fondato ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (errore di percezione/svista su fatto decisivo non controverso). Ha revocato parzialmente la sentenza n. 21359/2015 limitatamente ai profili oggetto di revocazione e ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio R.G. 16177/2010 per le posizioni di A.A. e B.B., compensando le spese del relativo rapporto processuale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente denunciava un errore di fatto nella sentenza n. 21359/2015: la Corte aveva ritenuto assenti le comunicazioni di regolarità della definizione agevolata relative ad A.A. e B.B., mentre tali comunicazioni (note nn. 30600 e 30601 della DP di Lodi) erano effettivamente presenti negli atti e attestate come regolari, con pagamento integrale e cessazione della materia del contendere. Sosteneva pertanto che la decisione doveva essere parzialmente revocata e dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per le posizioni di A.A. e B.B.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Consente la revocazione per errore di percezione o mera svista riguardante un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente accertato negli atti e non sia stato oggetto di punto controverso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamata come norma procedurale di riferimento per l'istanza di revocazione proposta in cassazione; la decisione conferma che l'istanza è ammissibile quando sussiste l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4.

  • D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12

    Disciplina la definizione agevolata degli avvisi; la presentazione della domanda e la successiva comunicazione di regolarità, unitamente al pagamento integrale, determinano la cessazione della materia del contendere rispetto agli avvisi definiti.

  • Cass. n. 442/2018 (giurisprudenza richiamata)

    Richiama il consolidato indirizzo secondo cui la revocazione per errore di fatto è ammessa se l'errore riguarda un fatto decisivo non controverso e riscontrabile negli atti.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) è ammissibile quando il giudice ha commesso una svista su un fatto decisivo che risulta invece incontestabilmente provato negli atti e non è stato oggetto di controversia: in tali casi la pronuncia può essere revocata.
  • Se risulta documentata la presentazione e l'accoglimento di una domanda di definizione agevolata con pagamento integrale (ai sensi, per es., del D.L. n. 98/2011, art. 39), la materia del contendere si estingue e il giudice deve dichiarare l'estinzione parziale del procedimento rispetto alle posizioni interessate.
  • La revocazione può essere limitata e parziale: è possibile revocare solo la parte della sentenza influenzata dall'errore di fatto e dichiarare l'estinzione parziale del giudizio per le posizioni per le quali è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
  • L'onere di provare la presenza negli atti dei documenti che giustificano la revocazione spetta a chi li invoca; certificazioni e attestazioni di deposito negli atti della Corte sono elementi decisivi per ottenere la revocazione.
  • Non è ammessa la revocazione per un fatto che sia stato oggetto di un punto controverso deciso dal giudice; l'errore deve consistere in una svista materiale o di percezione su un fatto non dibattuto.

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