Sentenza del 28/10/2022 n. 32052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il motivo di revocazione ritenendolo fondato ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (errore di percezione/svista su fatto decisivo non controverso). Ha revocato parzialmente la sentenza n. 21359/2015 limitatamente ai profili oggetto di revocazione e ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio R.G. 16177/2010 per le posizioni di A.A. e B.B., compensando le spese del relativo rapporto processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente denunciava un errore di fatto nella sentenza n. 21359/2015: la Corte aveva ritenuto assenti le comunicazioni di regolarità della definizione agevolata relative ad A.A. e B.B., mentre tali comunicazioni (note nn. 30600 e 30601 della DP di Lodi) erano effettivamente presenti negli atti e attestate come regolari, con pagamento integrale e cessazione della materia del contendere. Sosteneva pertanto che la decisione doveva essere parzialmente revocata e dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per le posizioni di A.A. e B.B.
Norme richiamate
Consente la revocazione per errore di percezione o mera svista riguardante un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente accertato negli atti e non sia stato oggetto di punto controverso.
Richiamata come norma procedurale di riferimento per l'istanza di revocazione proposta in cassazione; la decisione conferma che l'istanza è ammissibile quando sussiste l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4.
D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12
Disciplina la definizione agevolata degli avvisi; la presentazione della domanda e la successiva comunicazione di regolarità, unitamente al pagamento integrale, determinano la cessazione della materia del contendere rispetto agli avvisi definiti.
Cass. n. 442/2018 (giurisprudenza richiamata)
Richiama il consolidato indirizzo secondo cui la revocazione per errore di fatto è ammessa se l'errore riguarda un fatto decisivo non controverso e riscontrabile negli atti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) è ammissibile quando il giudice ha commesso una svista su un fatto decisivo che risulta invece incontestabilmente provato negli atti e non è stato oggetto di controversia: in tali casi la pronuncia può essere revocata.
- Se risulta documentata la presentazione e l'accoglimento di una domanda di definizione agevolata con pagamento integrale (ai sensi, per es., del D.L. n. 98/2011, art. 39), la materia del contendere si estingue e il giudice deve dichiarare l'estinzione parziale del procedimento rispetto alle posizioni interessate.
- La revocazione può essere limitata e parziale: è possibile revocare solo la parte della sentenza influenzata dall'errore di fatto e dichiarare l'estinzione parziale del giudizio per le posizioni per le quali è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
- L'onere di provare la presenza negli atti dei documenti che giustificano la revocazione spetta a chi li invoca; certificazioni e attestazioni di deposito negli atti della Corte sono elementi decisivi per ottenere la revocazione.
- Non è ammessa la revocazione per un fatto che sia stato oggetto di un punto controverso deciso dal giudice; l'errore deve consistere in una svista materiale o di percezione su un fatto non dibattuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ott 2022Sentenza del 28/10/2022 n. 32056 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 79 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 836 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 837 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 1203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 4117 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →