Sentenza del 28/10/2022 n. 32056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso in revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 22809/2015 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della contribuente relativo all'avviso di accertamento 2007 (rilevazione a tassazione di costi per fatture relative a operazioni inesistenti). La società deduce che la Corte avrebbe omesso o non percepito correttamente il momento di sintesi dei motivi e del petitum, che sarebbero stati invece sufficientemente specificati, e chiede la revoca della sentenza e l'esame di merito del ricorso originario.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio in revocazione postula un errore revocatorio consistente in una svista percettiva dei fatti risultante in modo incontrovertibile dagli atti (es. omissione di lettura di atti), mentre la censura proposta dalla società riguarda una valutazione di diritto e di merito circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione (quindi errore di giudizio non sindacabile in revocazione). La Corte ha confermato la valutazione precedente secondo cui il ricorso per cassazione era strutturalmente carente ai sensi dell'art. 366 c.p.c.: 242 pagine costituite in gran parte da fotocopie di atti disordinate, mancanza di una parte espositiva autonoma e sintetica del fatto, e petitum non chiaramente leggibile. Per tali ragioni non è stata riconosciuta alcuna svista percettiva sui fatti e non si è proceduto all'esame di merito. Spese a carico della ricorrente (liquidate in Euro 2.700,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
Definisce il vizio revocatorio relativo a "errore di fatto"; la Corte precisa che la revocazione è ammessa solo per errore percettivo di fatti positivamente acquisiti o esclusi dagli atti, non per errori di giudizio o valutazioni giuridiche.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Impone al ricorso per cassazione l'autosufficienza dell'esposizione dei fatti e l'indicazione specifica dei motivi; la Corte ha ritenuto che il ricorso impugnato non rispettasse tali requisiti perché costituito in gran parte da fotocopie senza parte espositiva autonoma.
art. 360 c.p.c.
Individua i vizi rilevabili in cassazione; la decisione ricorda che la mera enunciazione delle fattispecie di vizio senza adeguata illustrazione non soddisfa l'onere di specificazione richiesto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e riferimento al comma 1-bis)
Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.
Giurisprudenza richiamata (Cass. S.U. n. 26022/2008 e altri precedenti)
Cass. S.U. n. 26022/2008; Cass. n. 3365/2009; Cass. n. 362/2010; Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 342/2021; Cass. n. 2236/2022
Principi consolidati: distinzione tra errore percettivo (ammissibile in revocazione) ed errore di giudizio (non revocabile); obbligo di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione; mera riproduzione di atti/documenti non sostituisce un'esposizione autonoma e concisa dei fatti e delle censure.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza di Cassazione è ammessa solo per errori di fatto di carattere percettivo inequivocabile (es. omissione materiale nella percezione di un fatto dagli atti), non per semplici errori di diritto o valutazioni argomentative del collegio.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione autonoma, chiara e sintetica dei fatti di causa: non è ammesso soddisfare tale obbligo limitandosi a inserire fotocopie di atti o a rinviare alla documentazione senza una parte espositiva rilevante.
- Il petitum deve essere formulato in modo intellegibile e riconoscibile nel testo del ricorso; una conclusione generica che rinvia ai motivi precedenti può rendere il ricorso inammissibile.
- Per contestare la decisione di inammissibilità di un ricorso per cassazione non basta lamentare una diversa valutazione: occorre dimostrare una vera svista materiale o una omissione percettiva dei fatti ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
- Nella redazione del ricorso per cassazione è determinante selezionare e sintetizzare i profili rilevanti (fatti e diritto) e sviluppare le censure secondo le tipologie di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.; l'eccesso di documentazione non ordinata pregiudica l'intellegibilità e può portare all'inammissibilità.
- Se si ritiene che il giudice di legittimità non abbia letto o abbia omesso parti essenziali degli atti, tale precisazione deve risultare chiaramente dagli atti per poter fondare una revocazione; l'affermazione generica di "non lettura" o di "errore di valutazione" non è sufficiente.
- Strategia pratica: in caso di ricorso in cassazione privilegiare la brevità, indicare espressamente le norme violate e le ragioni concrete di errore, allegare documenti essenziali ma integrare sempre con una parte narrativa autonoma che esponga il fatto sostanziale e processuale.
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