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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43191/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi miravano alla revocazione della confisca di prevenzione disposta con decreto del 14/10/2015 (irrevocabile 31/01/2017) nei confronti di beni formalmente intestati alle terze ma ritenuti nella disponibilità di Urbano Petito, dichiarato persona socialmente pericolosa. Gli istanti invocavano l'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 in relazione a una successiva sentenza irrevocabile del 2021 che aveva assolto i ricorrenti dal reato di bancarotta fraudolenta, deducendo che tale assoluzione avrebbe fatto venir meno il presupposto della pericolosità alla base della confisca. Le terze interessate chiedevano altresì di poter impugnare la sussistenza della pericolosità del proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Urbano Petito e ha rigettato i ricorsi delle tre terze interessate. Motivazione: per le terze la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che, salvo i casi espressi dalla giurisprudenza minoritaria o in presenza di rivendicazione della titolarità, il terzo intestatario può contestare principalmente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo e non i presupposti soggettivi della misura (come la condizione di pericolosità). Nel caso concreto le terze avevano limitato la loro istanza a contestare la pericolosità senza rivendicare la proprietà dei beni, quindi la loro impugnazione è infondata. Quanto a Urbano Petito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano di natura motivazionale e precluse in sede di legittimità (il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso per violazione di legge, non per vizi di motivazione non riconducibili a motivazione mancante o apparente). La Corte ha inoltre condannato Urbano Petito al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende; le terze sono state condannate alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    "la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura"

    La revocazione è ammessa soltanto per dimostrare l'assenza originaria delle condizioni che giustificavano la misura di prevenzione; il terzo deve dimostrare che tali presupposti mancavano rispetto alla misura applicata a suo carico/nei confronti del proposto

  • art. 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011

    Definisce la nozione di "persona socialmente pericolosa"; nella sentenza richiamata come base normativa per la qualificazione del proposto

  • art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    Prevede ipotesi di surroga legale del contraddittorio (es. in caso di decesso del proposto) e delimita casi particolari in cui il terzo può esercitare diritti sostitutivi; citata per chiarire limiti della legittimazione del terzo

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Regola la trattazione in sede di legittimità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione nella forma camerale non partecipata

  • art. 615 cod. proc. pen.

    Norma sulla differibilità della deliberazione e fissazione dell'udienza camerale (citata rispetto al differimento della deliberazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e viene applicato per irrogare sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione (regole di forma)

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca di prevenzione è, di regola, legittimato a contestare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni, ma non i presupposti soggettivi della misura (es. la pericolosità sociale del proposto), salvo casi particolari previsti dalla giurisprudenza (orientamento minoritario o rivendicazione connessa della titolarità).
  • La revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 è ammessa solo per dimostrare il difetto originario dei presupposti della misura: chi richiede la revocazione deve provare che tali presupposti in realtà non sussistevano al momento dell'applicazione.
  • Se l'assoluzione sopravvenuta riguarda solo una delle imputazioni che hanno contribuito al giudizio di pericolosità, spetta al proposto dimostrare che tale assoluzione ha eliminato in modo determinante la base della pericolosità; altrimenti la confisca può rimanere fondata anche su altri elementi/precedenti.
  • In sede di cassazione in materia di misure di prevenzione sono ammissibili censure per violazione di legge; i meri vizi motivazionali o la semplice richiesta di rivalutazione di elementi già considerati sono preclusi salvo che non costituiscano motivazione mancante o apparente.
  • Il terzo che intenda articolare più piani di impugnazione dovrebbe, per essere efficace, rivendicare la proprietà dei beni e, in subordine, contestare la perimetrazione temporale della pericolosità quando il bene risulta acquisito fuori da tale periodo.
  • Ricorsi infondati o preclusi possono comportare condanne alle spese e, in casi valutati non dolosi ma comunque inammissibili, sanzioni alla Cassa delle ammende (come avvenuto: 3.000 euro).

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