Cassazione Penale, Sentenza n. 11339/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di coltello) e denunciava la violazione dell'art. 20-bis c.p. per mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria. La difesa aveva proposto, nelle conclusioni scritte del gravame, l'applicazione della pena sostitutiva anche producendo il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per provare le ridotte condizioni economiche dell'imputato; ha sostenuto che tale richiesta fosse ammissibile e che la Corte di appello avesse omesso ogni motivazione al riguardo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30.12.2022), il processo pendeva in primo grado e quindi l'eventuale istanza di applicazione delle nuove pene sostitutive doveva essere proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado; non è ammissibile proporla per la prima volta in appello se non era stata presentata prima (salvo che l'appello contenga un specifico motivo nuovo volto a censurare il rigetto in primo grado). Nel caso di specie la richiesta è stata avanzata solo nelle conclusioni scritte nel giudizio cartolare di appello e non con atto di impugnazione né con motivi nuovi, pertanto non era devoluta alla Corte territoriale che non era tenuta a pronunciare d'ufficio. Conseguentemente è stato confermato l'esito processuale: condanna mantenuta e rigetto del ricorso; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sostanziale che incrimina il porto di armi o strumenti atti ad offendere; nel caso ha costituito il reato ascritto all'imputato
Prevede la possibilità di sostituire pene detentive brevi con pene pecuniarie/altre sanzioni sostitutive; la Corte ha interpretato che l'applicazione richiede che la relativa istanza sia tempestivamente devoluta al giudice competente secondo le regole procedurali (presentazione nel primo grado se il procedimento pendeva allora, oppure nell'atto di appello o con motivi nuovi/udienza se il giudizio era pendente in appello all'entrata in vigore)
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disciplina transitoria: le norme più favorevoli sulle pene sostitutive si applicano ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, ma la Corte ha chiarito che l'applicabilità pratica dipende dal grado di pendenza (se pendeva in primo grado l'istanza doveva essere proposta in quel grado)
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18/12/2020)
Disposizioni procedurali sui termini per deduzioni e memorie; richiamata dalla difesa per sostenere la tempestività della domanda nelle conclusioni scritte, ma la Corte ha ritenuto che tale richiamo non sia idoneo a sanare la mancata devoluzione del tema quando il processo pendeva in primo grado
art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede criteri per determinare l'importo della pena pecuniaria sostitutiva; la Corte ha richiamato la norma come riferimento sostanziale ma ha ritenuto irrilevante la sua mancata applicazione in appello per carenza di devoluzione
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Individua cause ostative alla sostituzione; la Corte osserva che l'incertezza sulle condizioni economiche da sola non costituisce automaticamente causa ostativa, ma la questione resta subordinata alla tempestiva proposizione dell'istanza
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Indica i benefici e le circostanze che il giudice di appello può provvedere d'ufficio; la Corte ha chiarito che la sostituzione della pena ex art. 20-bis non rientra tra questi casi, perciò il giudice d'appello non è tenuto a pronunciare d'ufficio in assenza di devoluzione
Norma richiamata dalla difesa per sostenere che per la sola pena pecuniaria non è richiesto il consenso dell'imputato; la Corte ha rilevato che, anche accettando tale principio, resta fermo l'onere procedurale di devolvere la questione al giudice tramite atto di impugnazione o motivi nuovi
art. 598-bis, comma 4-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di esprimere il consenso alla sostituzione fino a determinate fasi processuali; la Corte ha precisato che tale facoltà non esonera dall'obbligo di devolvere la questione in appello con specifico motivo
Regola l'intervento del giudice dell'esecuzione per istanze presentate dopo l'irrevocabilità; richiamata nella disamina della disciplina transitoria come possibile rimedio limitato per i procedimenti pendenti in Cassazione
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Se una normativa più favorevole sulle pene sostitutive entra in vigore mentre il processo pende in primo grado, l'imputato che intende avvalersene è tenuto a proporre l'istanza tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado; in mancanza, la richiesta proposta per la prima volta in appello è tardiva e inammissibile
- Se il procedimento pende in appello alla data di entrata in vigore, l'istanza di applicazione delle pene sostitutive deve essere devoluta al giudice d'appello mediante specifica richiesta nell'atto di impugnazione o con motivi nuovi, o comunque avanzata al più tardi nell'udienza di discussione; nelle procedure cartolari le conclusioni scritte non sono idonee a devolvere automaticamente la questione
- La Corte d'appello non è obbligata a pronunciare d'ufficio la sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. quando la questione non è stata devoluta dall'appellante; la sostituzione non rientra tra i casi in cui il giudice di appello può intervenire senza una specifica deduzione
- La prova delle condizioni economiche a supporto della richiesta di pena pecuniaria deve essere prodotta tempestivamente ed in modo tale da consentire la valutazione nel grado e nella fase processuale corretti; l'incertezza reddituale non è automaticamente ostativa alla sostituzione ma non supplisce all'onere procedurale
- In presenza di modifiche legislative con disciplina transitoria, occorre sempre verificare il grado di pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore per comprendere quale fase del processo sia competente a ricevere e decidere l'istanza di applicazione delle nuove norme
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