Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16747/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Milano. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendosi in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso tale beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproponeva questioni già adeguatamente esaminate e respinte in appello con argomentazione giuridicamente corretta e priva di manifeste incongruenze, specie quanto alla valutazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, profili ritenuti incompatibili con la causa di non punibilità invocata. Si trattava quindi di una doglianza che mirava a ottenere una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la valutazione di gravità del fatto e di intensità del dolo, compiuta dal giudice di merito con argomentazione logica e corretta, esclude la compatibilità con l'istituto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esclusione, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza che si limiti a riproporre in cassazione questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito è inammissibile quando mira, in realtà, a una nuova valutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
  • La verifica sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. implica una valutazione di merito sulla gravità della condotta e sull'intensità del dolo; se tale valutazione è sorretta da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità, non è censurabile in cassazione.
  • L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere giustificata dalla ritenuta non modesta gravità del fatto e dall'intensità dell'elemento soggettivo, quando tali elementi risultino incompatibili con la natura dell'istituto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie processuali previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.