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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2013 notificato a un contribuente quale presunto socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, in relazione a maggior reddito di partecipazione derivante dal disconoscimento di costi ritenuti riferiti a operazioni commerciali oggettivamente inesistenti. Il contribuente impugnava sia l’atto emesso nei suoi confronti sia quello pregiudicante emesso nei confronti della società, deducendo vizi procedimentali e di merito e sostenendo di aver depositato documentazione di riconciliazione idonea a confutare le contestazioni. La CTP accoglieva il ricorso per difetto di prova della regolare notificazione dell’avviso societario. In appello, invece, la CTR riteneva provata la notifica dell’atto alla società, rilevava l’indeducibilità dei costi per l’inesistenza delle controparti commerciali, qualificandole come società cartiere, e affermava la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili occultamente conseguiti ai soci della società a base ristretta. In cassazione il contribuente deduceva, formalmente ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che la CTR non avrebbe considerato la violazione del suo diritto di difesa, perché al momento della notifica dell’avviso non era più socio e quindi non avrebbe potuto accedere alla documentazione societaria né dimostrare l’infondatezza dell’accertamento pregiudicante e di quello riflesso. In memoria contestava inoltre la tardività della costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente dato atto della tardività del controricorso dell’Agenzia delle Entrate e, per tale ragione, ha disposto che non fossero liquidate spese. Nel merito del motivo, ha osservato che la censura era formulata in modo generico e non autosufficiente, perché non indicava specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso, né il modo in cui esso era stato discusso nei gradi di merito. Anche interpretando la doglianza come riferita al mancato rilievo della circostanza che il ricorrente non fosse più socio al momento della notifica, la Corte ha ritenuto non decisivo tale fatto, poiché il contribuente era socio nell’anno d’imposta oggetto di accertamento e la presunzione di distribuzione dei redditi occulti ai soci di società a ristretta base opera proprio con riferimento a tale periodo, salvo prova di accantonamento o reinvestimento degli utili. La Corte ha inoltre rilevato che, ove la censura fosse intesa come omessa pronuncia, il ricorrente non aveva riportato adeguatamente come la questione fosse stata proposta in appello. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    "ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ."

    Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione analitica del fatto storico decisivo omesso e del confronto svolto sul punto; una censura generica o non specificamente autosufficiente è inammissibile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte rileva che la censura era in realtà formulata in modo ambiguo, oscillando tra omesso esame e nullità della sentenza, senza chiara e specifica individuazione del vizio dedotto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione deve essere specificamente circostanziato: occorre indicare quale fatto storico decisivo sia stato omesso, dove esso sia stato discusso nel processo e perché sia potenzialmente idoneo a mutare l’esito della decisione.
  • In tema di accertamento del reddito di partecipazione riferito a società a ristretta base partecipativa, la circostanza che il socio non rivesta più tale qualità al momento della notifica dell’atto non esclude di per sé la rilevanza della presunzione di distribuzione degli utili occulti, se il contribuente era socio nel periodo d’imposta oggetto di accertamento.
  • Per superare la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a base ristretta non basta dedurre genericamente la mancata disponibilità della documentazione societaria: occorre fornire prova dell’accantonamento o del reinvestimento degli utili.
  • La qualificazione del motivo come omesso esame o come omessa pronuncia non può prescindere da una precisa ricostruzione della censura svolta nei gradi di merito; la mera affermazione di un vizio, senza riportare il contenuto delle doglianze, non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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