Cassazione Penale, Sentenza n. 34198/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza n. 13441/2019 della Corte d'appello di Napoli per presunta inosservanza dell'art. 344-bis, comma 1, c.p.p. e per sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, 4 e 5, della L. 27/09/2021, n. 134, nella parte in cui limitano l'improcedibilità per superamento dei termini massimi ai soli reati commessi dal 1/01/2020, con presunta violazione dell'art. 3 Cost. Il fatto originario contestato riguardava il reato previsto dagli artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3 c.p. (fatto del 24/01/2014); la Corte d'appello, in esecuzione del rinvio della Cassazione, aveva rideterminato la pena in anni 2, mesi 2 di reclusione e euro 900 di multa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata, richiamando la giurisprudenza sul regime del giudicato parziale dopo annullamento parziale con rinvio: l'art. 344-bis c.p.p. si applica al giudizio conseguente all'annullamento con rinvio, ma non travolge il giudicato ormai formato su capi distinti di imputazione per i quali è stata già accertata la responsabilità. Solo nell'ipotesi in cui il giudicato parziale riguardi porzioni della medesima contestazione residue dopo annullamento, l'improcedibilità può incidere anche su quel giudicato. Quanto al profilo costituzionale, la limitazione cronologica introdotta dalla L. n. 134/2021 è stata considerata una scelta discrezionale del legislatore, ragionevole e non manifestamente infondata. Per effetto della pronuncia il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la partecipazione al reato; indicata fra le norme applicate per la fattispecie contestata.
Norma sull'eventuale tentativo; richiamata tra le norme sostanziali contestate.
Norma sulla rapina (e circostanze aggravanti indicate dal comma 3); costituisce il capo di imputazione sostanziale per il quale è stata accertata responsabilità penale.
Prevede l'improcedibilità per il superamento dei termini massimi del giudizio d'appello e si applica anche al giudizio conseguente all'annullamento con rinvio; tuttavia non travolge il giudicato parziale già formato su capi distinti di imputazione.
Regola la formazione progressiva del giudicato nei casi di annullamento parziale in Cassazione; stabilisce che il giudicato conserva autorità sulle parti non connesse essenzialmente con la parte annullata.
La sua applicabilità (es. per rinnovare prove o riaprire questioni) può essere impedita dal giudicato già formato; la Corte richiama la giurisprudenza che esclude la rilevabilità di cause di estinzione del reato una volta formato il giudicato su responsabilità.
art. 2, commi 3, 4 e 5, L. 27/09/2021, n. 134
Introducono una limitazione cronologica all'improcedibilità (operativa solo per reati commessi da 1/01/2020). La Corte ritiene tale limitazione una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente incostituzionale, giustificata dalla necessità di un'introduzione graduale delle nuove regole organizzative.
artt. 3, 25 e 111 Cost.
Richiamati dalla difesa nella censura di incostituzionalità; la Corte ritiene infondate le censure con riferimento all'art. 3 (uguaglianza) e agli altri principi citati, confermando la giustificazione legislativa della limitazione cronologica.
Dispositivo richiamato per la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L'improcedibilità prevista dall'art. 344-bis c.p.p. si applica al giudizio successivo all'annullamento con rinvio, ma non annulla automaticamente parti di giudicato già definitivamente formate su capi distinti di imputazione.
- Se il giudicato formato riguarda responsabilità su capi distinti, il giudizio di rinvio non è travolto dall'improcedibilità; invece, se il giudicato parziale si è formato solo su porzioni residue della stessa contestazione annullata, l'improcedibilità può incidere anche su quel giudicato.
- Le censure di incostituzionalità che colpiscono una limitazione temporale di applicazione di una causa di improcedibilità devono dimostrare che la scelta legislativa è irragionevole o contraria ai principi costituzionali; la Corte accetta che il legislatore possa modulare l'entrata in vigore di istituti nuovi per ragioni organizzative.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale illustrare la rilevanza pratica della norma invocata rispetto allo stato del giudicato: questioni teoriche sulla normativa di improcedibilità possono essere ritenute irrilevanti se, per effetto di precedenti decisioni, il giudicato già formato ostacola la loro efficacia.
- Chi propone ricorso che viene dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese e a pagamenti alla Cassa delle ammende; valutare pertanto la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima di proporlo.
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