Cassazione Penale, Ordinanza n. 06184/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, hanno contestato la valutazione di responsabilità ritenuta dai giudici di merito, sostenendo che la loro reazione agli operanti fosse scriminata ai sensi dell'art. 393-bis c.p. perché, nel corso dell'intervento per procedere all'arresto di uno di loro in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, non sarebbe stata esibita l'ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate dall'art. 239 c.p.p. Uno dei motivi, proposto per tre imputati, riguardava anche l'esclusione della continuazione con reati giudicati in procedimenti definiti con sentenze irrevocabili, lamentando che la Corte territoriale avesse negato il vincolo ex art. 81 c.p. nonostante la dedotta riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sulle singole condotte violente e minacciose poste in essere per opporsi agli operanti incaricati dell'arresto. Ha inoltre escluso la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., rilevando che essa presuppone un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, anche solo per modalità scorrette o sconvenienti di attuazione del potere, presupposto non ravvisabile nel caso concreto. Quanto al motivo sulla continuazione, la Corte ha reputato corretta la valutazione di merito che aveva escluso il vincolo per l'ampio arco temporale tra i fatti, per la diversità delle modalità delle condotte e per la mancata produzione delle sentenze irrevocabili richiamate dagli interessati. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando vi siano condotte violente o minacciose finalizzate a opporsi all'attività degli operanti.
L'esimente è applicabile solo se la reazione del privato è provocata da un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, anche per modalità di esercizio del potere disfunzionali o scorrette; non opera quando tale presupposto manchi.
È richiamato dai ricorrenti come fonte delle informazioni che avrebbero dovuto corredare l'ordinanza custodiale esibita all'arrestando.
Ai fini della continuazione rilevano negativamente l'ampio lasso temporale tra i fatti e la diversità delle modalità esecutive; la mancata produzione delle sentenze irrevocabili impedisce di verificare utilmente il vincolo prospettato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, quando i motivi siano manifestamente infondati.
- La scriminante prevista per la reazione ai pubblici ufficiali non è configurabile per il solo fatto che l'atto sia percepito come ingiusto: occorre un comportamento oggettivamente illegittimo dell'agente pubblico, anche sotto il profilo delle modalità concrete di esercizio del potere.
- La resistenza a pubblico ufficiale è integrata da condotte violente o minacciose poste in essere per ostacolare l'atto d'ufficio, specie quando l'intervento sia diretto all'esecuzione di un arresto o di una misura cautelare.
- La continuazione tra reati non può essere riconosciuta in modo meramente assertivo: il giudice può escluderla valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversa modalità delle condotte e l'assenza di documentazione idonea a dimostrare il preteso medesimo disegno criminoso.
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