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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06461/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito già resa in appello, che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato e il trattamento sanzionatorio applicato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, riferito all'asserita erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e indeterminata: a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che aveva applicato la pena nei minimi edittali valorizzando anche i precedenti analoghi dell'imputato, il ricorrente non indicava quali specifici elementi avrebbero dovuto condurre a una diversa determinazione della pena, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.

    Norma richiamata nel capo di imputazione insieme all'art. 480 c.p. come base della contestazione, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel provvedimento.

  • art. 480 c.p.

    Disposizione indicata quale reato contestato; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che la sentenza di merito aveva confermato la responsabilità per tale fattispecie.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mancata specificazione rende il ricorso generico e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza sul trattamento sanzionatorio deve contenere una critica specifica e autosufficiente, indicando gli elementi concreti che renderebbero erronea la determinazione della pena.
  • La mera affermazione di erronea applicazione della legge penale, se non accompagnata dall'indicazione puntuale delle ragioni di dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, integra genericità del motivo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
  • Quando il giudice di merito ha applicato la pena nei minimi edittali e ha motivato richiamando elementi sfavorevoli dell'imputato, il ricorso che non confronta specificamente tale motivazione non consente alla Corte di cassazione di esercitare il sindacato richiesto ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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