Cassazione Penale, Sentenza n. 10330/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/11/2020 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala (02/07/2019) per tentativo di furto aggravato di una motopompa (fatto del 30/06/2015). Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: (1) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), prospettando che l'imputato si era scusato con la vittima e aveva subito ammesso la responsabilità; (2) violazione dell'art. 56 c.p. per mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura massima consentita (2/3), con censura della motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso la particolare tenuità richiamando le modalità dell'azione, la non trascurabile entità del fatto e l'irrilevanza dell'ammessione (peraltro non riscontrata fenomenicamente), nonché il fatto che l'imputato era stato colto in flagranza. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità: il ricorso non ha specificamente confutato la motivazione della sentenza (incentrata sull'intensità del dolo) né ha indicato la correlazione tra le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato e le ragioni del ricorso, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La pronuncia è del 10/02/2022; il reato risulterebbe prescritto non prima del 30/12/2022.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti non fossero integrati a causa delle modalità dell'azione, della non trascurabile entità del fatto, della rilevanza limitata dell'eventuale ammissione e del fatto che l'imputato era stato colto in flagranza.
Norma che disciplina la riduzione della pena per il tentativo. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata riduzione nella misura massima perché il ricorso non ha criticato puntualmente la giustificazione della Corte territoriale, basata sull'intensità del dolo.
art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto come criterio di inammissibilità del ricorso per aspecificità: il ricorso deve indicare la correlazione fra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
Citato in relazione alla valutazione sull'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato tale assenza, con conseguente condanna per spese e sanzione pecuniaria.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: non applicata in senso favorevole al ricorrente.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede un giudizio complessivo e oggettivo sulla modesta offensività del fatto e sulle sue conseguenze concrete: la semplice ammissione di responsabilità o scuse non è necessariamente decisiva, specie se il fatto ha una certa entità o l'autore è stato colto in flagranza.
- Nelle ipotesi di tentativo (art. 56 c.p.) la riduzione della pena dipende dall'intensità del dolo e dalle circostanze concrete; il giudice di merito deve motivare in concreto la riduzione (o la sua misura) e tale motivazione può giustificare il non riconoscimento della riduzione nella misura massima.
- In Cassazione un ricorso generico o aspecifico è facilmente dichiarato inammissibile: è necessario indicare in modo puntuale la correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e i motivi del ricorso, confutando direttamente le ragioni della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'affermazione di responsabilità per le spese processuali e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende), salvo che non sia ravvisata assenza di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale e di merito.
- Per una difesa efficace è utile, già in sede di merito, documentare in modo dettagliato gli elementi che potrebbero integrare la particolare tenuità o giustificare la massima riduzione per il tentativo, e poi in cassazione affrontare punto per punto la motivazione interna della sentenza impugnata.
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