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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31374/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un Comune per il pagamento di una somma asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo di lavori pubblici, fondato inizialmente su un atto qualificato come ricognizione di debito. Il Comune propose opposizione sostenendo che mancasse un valido contratto scritto, necessario quando è parte una pubblica amministrazione. Nel primo grado la parte creditrice formulò anche domanda subordinata di arricchimento senza causa, che il Comune non accettò. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo ritenendo non provato il contratto e inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. In appello, la creditrice introdusse un diverso fondamento della pretesa, cioè un contratto di appalto del 1985, sostenendo che una parte del credito derivasse da tale contratto; il Comune eccepì che si trattasse di domanda nuova ex art. 345 c.p.c. La corte d'appello accolse l'appello, ritenendo provata solo in parte la pretesa, ma il Comune ricorse per cassazione denunciando la violazione del divieto di nova in appello. La società resistette e propose ricorso incidentale, lamentando che il giudice di rinvio non avesse svolto l'accertamento indicato dalla precedente cassazione sulla prova del valido rapporto sottostante e che non avesse esaminato la domanda di ingiustificato arricchimento riproposta in riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, ritenendo che la domanda fondata sul contratto del 1985 fosse nuova perché introduceva in appello un diverso titolo costitutivo del credito, mai posto a base della domanda monitoria né del primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, ritenendo che il giudice di rinvio si fosse attenuto al dictum rescindente e che, nel regime processuale applicabile al giudizio pendente prima del 30 aprile 1995, il divieto di domande nuove in primo grado è posto a tutela della parte destinataria della domanda e può risultare sanato dall'accettazione del contraddittorio, ma nel caso concreto ciò non rilevava rispetto alla nuova domanda introdotta solo in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Vieta l'introduzione di domande nuove in appello; la novità va valutata in base a personae, petitum e causa petendi, e la proposizione per la prima volta di un diverso titolo contrattuale integra domanda nuova inammissibile.

  • art. 2041 c.c.

    È richiamato come domanda subordinata di arricchimento senza causa; la sua natura residuale presuppone l'assenza di un valido titolo contrattuale a giustificazione della pretesa.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, svolgendo l'accertamento richiesto dalla sentenza rescindente.

  • art. 392 c.p.c.

    La domanda di arricchimento era stata riproposta nella fase di riassunzione dopo cassazione.

  • art. 183 c.p.c.

    È richiamato per il diverso regime della modificazione della domanda nel primo grado, distinto dal divieto di nova in appello.

  • art. 184 c.p.c.

    È menzionato nel quadro normativo applicabile ai giudizi pendenti anteriormente alla riforma del 1990.

  • art. 9 D.L. n. 432 del 1995

    Individua il regime transitorio applicabile ai giudizi pendenti al 30 aprile 1995.

  • L. n. 534 del 1995

    Conversione del D.L. n. 432 del 1995, richiamata per il regime transitorio del processo civile.

  • L. n. 353 del 1990

    È la riforma processuale rispetto alla quale viene distinto il regime delle preclusioni applicabile al caso.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello è inammissibile la domanda che introduca un diverso titolo costitutivo del credito rispetto a quello azionato in primo grado, perché muta la causa petendi e quindi integra domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
  • La novità della domanda va verificata non sul fatto storico in sé, ma sul fatto giuridico costitutivo della pretesa: la sostituzione di un contratto con un altro, non previamente dedotto, è mutamento del titolo e non mera emendatio.
  • La ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma opera solo come dichiarazione confermativa e determina inversione dell'onere della prova del rapporto sottostante; essa perde efficacia se il debitore dimostra che il rapporto non è mai sorto o è invalido.
  • Nei giudizi soggetti al regime anteriore alla riforma del 1990, il divieto di domande nuove in primo grado tutela la parte destinataria della domanda ed è sanabile solo se vi sia accettazione del contraddittorio, espressa o per facta concludentia.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi puntualmente al principio di diritto enunciato nella precedente cassazione e compiere l'accertamento specificamente richiesto dalla sentenza rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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