Cassazione Penale, Sentenza n. 22923/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per turbativa d'asta (art. 353 c.p.), articolando tre motivi: (1) violazione di legge penale in relazione al concorso di persone, sostenendo che la sua condotta fosse passiva e non sussistesse dolo partecipativo; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando decontestualizzazione e mancata valutazione della forza probatoria delle conversazioni, che sarebbero al più indizi privi dei requisiti dell'art. 192 c.p.p.; (3) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, peraltro ritenuto anche in contrasto con i criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse completa, non manifestamente illogica né contraddittoria, e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Ha confermato la congruità della valutazione probatoria, richiamando che, benché non vi siano intercettazioni dirette del Marchesan, numerose captazioni fra altri imputati e riscontri documentali consentono di ritenere il suo contributo alla manipolazione della gara. Ha inoltre stabilito che le contestazioni relative alla valutazione degli elementi di prova e al rispetto dell'art. 192 c.p.p. sarebbero, in realtà, richieste di rivalutazione del compendio probatorio, non ammissibili in cassazione. Infine ha considerato corretta la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche e la non menzione, perché basata su modalità della condotta ritenute decisive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa previste nel dispositivo.
Norme richiamate
turbativa d'asta, commi 1 e 2
La fattispecie di turbativa d'asta è stata ritenuta realizzata anche per il contributo informativo e procedurale fornito dall'imputato alla commissione di gara, ancorché parte della prova risulti da captazioni tra terzi e da riscontri documentali
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
standard di prova "oltre ogni ragionevole dubbio"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare in modo adeguato; tuttavia il ricorrente non può ottenere la revisione del giudizio di merito in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica
valutazione delle intercettazioni e criteri di corroborazione
La Cassazione ha ricordato che le dichiarazioni auto/etero-accusatorie captate hanno piena valenza probatoria e, se regolarmente acquisite, non sempre richiedono gli specifici requisiti di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3
criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti
L'esclusione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto vincolato alla discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente che il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi (qui le modalità e la continuità dei contatti con i privati)
Applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la rivalutazione del compendio probatorio quando la motivazione del giudice di merito sia completa e non contraddittoria; i motivi che in realtà chiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni captate fra terzi possono avere piena valenza probatoria anche in assenza di intercettazioni dirette dell'imputato, se risultano coerenti, riscontrabili e integrate da elementi documentali.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivato (anche richiamando le "modalità della condotta" ritenute decisive), non è sindacabile in sede di legittimità.
- Le doglianze fondate sulla presunta violazione delle norme probatorie (es. art. 192 c.p.p.) devono essere formulate entro i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; il ricorso per cassazione non consente di aggirare tali limiti chiedendo una riconsiderazione globale delle prove.
- Il rigetto in cassazione comporta spesso conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende), quindi va valutata attentamente l'ammissibilità e le prospettive di successo prima di proporre ricorso.
Testo integrale
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