Cassazione Civile, Ordinanza n. 25742/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato a una società acquirente il pagamento di euro 8.528,61 per forniture di generi alimentari documentate da fatture accompagnatorie e da estratto del libro giornale. L'acquirente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del tribunale che aveva emesso il decreto, sostenendo che fosse competente il tribunale del luogo della propria sede legale, e contestando nel merito la prova della consegna della merce. La società fornitrice si costituiva resistendo all'opposizione e affermando che, trattandosi di domanda di pagamento di somma di denaro, la competenza doveva radicarsi presso il domicilio del creditore. Il tribunale dichiarava invece la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale del luogo della sede del debitore, ritenendo applicabile il criterio del luogo di consegna della merce e negando rilievo alla liquidità del credito sulla base della semplice indicazione unilaterale del creditore. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza la fornitrice deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1498, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., sostenendo che, essendo il prezzo pattuito per il pagamento differito rispetto alla consegna, trovava applicazione il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento, coincidente con il domicilio del venditore-creditore, e non il foro del debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, ai fini del forum destinatae solutionis nelle vendite di beni mobili, la pattuizione contrattuale sul luogo di pagamento opera solo se l'obbligazione viene adempiuta nei termini previsti; in caso di inadempimento e di azione giudiziale del venditore, torna ad applicarsi la regola legale dell'art. 1498 c.c., per cui il pagamento deve avvenire presso il domicilio del venditore-creditore. Ne è conseguita la dichiarazione di competenza del tribunale originariamente adito dal creditore, con rimessione della causa a tale ufficio anche per la liquidazione delle spese del procedimento di regolamento.
Norme richiamate
è richiamato come base del regolamento necessario di competenza proposto avverso la decisione del tribunale sulla competenza territoriale
nel pagamento del prezzo della compravendita di beni mobili, se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore; la regola legale riacquista vigore in caso di inadempimento
è invocato dalla ricorrente come criterio di competenza territoriale relativo al luogo di esecuzione dell'obbligazione
il tribunale di merito aveva fatto riferimento alla distinzione tra obbligazioni portable e querable; la Cassazione esclude che tale criterio conduca qui a escludere il foro del venditore
viene applicato dalla Corte per dichiarare la competenza del tribunale originariamente adito e rimettergli la causa
indica la forma della decisione del tribunale di merito che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale
norma sul rito camerale richiamata nel procedimento di legittimità
norma richiamata per il procedimento camerale in Cassazione
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pagamento del prezzo di una compravendita di beni mobili, il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione va individuato, in presenza di inadempimento e azione del venditore, secondo la regola legale dell'art. 1498 c.c., coincidente con il domicilio del venditore-creditore, anche se le parti hanno previsto un pagamento differito rispetto alla consegna.
- La pattuizione sul luogo di pagamento collegata alla consegna della cosa opera sul piano dell'adempimento, ma non elide il criterio legale di individuazione del luogo di pagamento quando la domanda giudiziale sia proposta per l'inadempimento del compratore.
- Ai fini della competenza territoriale, non può escludersi il foro del creditore facendo leva soltanto sulla distinzione astratta tra obbligazioni portable e querable, se la disciplina speciale della compravendita stabilisce un diverso luogo di pagamento del prezzo.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte può cassare la decisione declinatoria e dichiarare la competenza del giudice originariamente adito, rimettendogli la causa anche per le spese del procedimento.
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