Cassazione Civile, Ordinanza n. 21920/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute in relazione a un conto corrente e a un rapporto di anticipazione su fatture intestati a una società poi fallita, nei confronti di due fideiussori. Il tribunale aveva respinto l’opposizione dei garanti; la corte d’appello, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva invece revocato il decreto e condannato la banca a restituire ai fideiussori un importo risultante dal ricalcolo del conto, dopo aver espunto anatocismo, applicato il tasso originariamente pattuito ed escluso la commissione di massimo scoperto. In cassazione la banca ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché gli opponenti avevano chiesto solo un accertamento negativo del credito e non la condanna della banca alla ripetizione di indebito; 2) difetto di legittimazione attiva dei fideiussori e violazione dell’onere della prova, poiché le somme erano state pagate dalla società e non dai garanti; 3) erronea condanna alla restituzione della somma di saldo attivo del conto, senza considerare il controcredito della banca per competenze maturate; 4) omessa pronuncia sul distinto credito azionato in via monitoria relativo al saldo debitore del rapporto di anticipazione su fatture, non oggetto di specifica contestazione e non rettificato dal CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ha assorbito il secondo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse oltrepassato i limiti della domanda pronunciando una condanna restitutoria non richiesta e, inoltre, avesse omesso di pronunciarsi su una autonoma posta di credito oggetto del decreto ingiuntivo, relativa al saldo debitorio del rapporto di anticipi su fatture.
Norme richiamate
richiamato con riferimento alla ripetizione di indebito; la Corte rileva che una condanna restitutoria presuppone una specifica domanda di parte e non può essere pronunciata oltre il petitum
utilizzato come parametro del divieto di ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato dalla ricorrente sul tema della prova della pretesa restitutoria; il motivo è assorbito dal primo
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione ad agire dei fideiussori; motivo assorbito
invocato nel terzo motivo in tema di decorrenza degli interessi sulle somme ricostruite
invocato nel terzo motivo in tema di tasso di interesse applicabile
richiamato nel terzo motivo per la determinazione del tasso in mancanza di prova della valida pattuizione scritta
la Corte lo cita nel contesto del credito ingiunto e dell’omessa pronuncia sulla seconda posta del decreto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per violazione di legge nei vari motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
menzionato dalla Corte per affermare che la censura sul terzo motivo, in sostanza, attaccava un accertamento di fatto non dedotto nei termini corretti
richiamato nella motivazione del ricalcolo del conto in relazione alla sostituzione del tasso applicato con quello pattuito per iscritto
richiamato nella motivazione del ricalcolo del conto con riferimento alla mancata prova della variazione dei tassi in senso sfavorevole al correntista
Massime di principio
- Il giudice di merito deve qualificare giuridicamente i fatti nei limiti del petitum e della causa petendi, senza introdurre d’ufficio un bene della vita diverso da quello richiesto: la condanna alla ripetizione di indebito non può essere pronunciata se la parte ha chiesto soltanto un accertamento negativo del credito.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre anche quando il giudice attribuisce alla parte un effetto restitutorio non domandato, alterando il contenuto oggettivo della domanda.
- Quando la censura mira soltanto a contestare il contenuto di una consulenza tecnica o la ricostruzione fattuale del rapporto, la deduzione in cassazione come violazione di legge è inammissibile se in realtà si sollecita una nuova valutazione del fatto.
- In presenza di un decreto ingiuntivo fondato su più autonome poste di credito, il giudice dell’opposizione deve pronunciarsi su ciascuna di esse che sia devoluta al suo esame: l’omessa decisione su una distinta voce ingiunta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La contestazione di un saldo di conto corrente può condurre al ricalcolo delle competenze solo nei limiti della domanda proposta e senza travolgere automaticamente crediti ulteriori e autonomi non oggetto di specifica statuizione.
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