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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31025/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per concorso in furto aggravato. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per concorso in furto aggravato. I motivi dedotti erano: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova quanto all'affermazione di penale responsabilità; 2) omesso proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; 4) violazione di legge per la mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale; 5) violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 626 n. 2 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e reiterativo, perché riproduceva doglianze già prospettate in appello e disattese; inoltre lo ha ritenuto inammissibile perché il corrispondente motivo di appello era generico, con conseguente inammissibilità genetica e impossibilità di dolersi in cassazione del difetto di motivazione su un motivo non specificamente devoluto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. era stata solo genericamente formulata in appello. Gli ulteriori motivi sono stati reputati generici e indeterminati, privi dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che collegati a motivi di appello generici; il quinto motivo è stato inoltre considerato inedito perché non proposto in appello. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando la relativa richiesta sia stata formulata in appello solo in modo generico e non specifico.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve contenere specifiche indicazioni degli elementi posti a fondamento della censura; la genericità o indeterminatezza determina inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 624 c.p.

    Norma evocata nel motivo relativo alla riqualificazione del fatto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e novità.

  • art. 625 c.p.

    Norma evocata nel motivo relativo alla riqualificazione del furto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 626 n. 2 c.p.

    Norma evocata per la richiesta di riqualificazione nell'ipotesi attenuata; motivo dichiarato inedito e inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già svolte in appello e disattese, ma deve confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione impugnata.
  • La genericità del motivo di appello si riflette nel successivo ricorso per cassazione: una doglianza non specificamente devoluta in appello non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
  • La censura di difetto di motivazione è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e il ricorso non indichi con precisione gli elementi di fatto o di diritto trascurati.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere puntualmente dedotta nei gradi di merito; una mera invocazione generica non consente il successivo scrutinio di legittimità.
  • Le questioni nuove, non devolute al giudice di appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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