Cassazione Penale, Ordinanza n. 35514/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 727 c.p., applicandogli la pena di 700 euro di ammenda. L’imputato proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione perché la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria non era appellabile. La parte civile depositava memoria chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. La Corte rilevava che il ricorso era stato sottoscritto e proposto da un difensore non iscritto nell’albo speciale previsto dall’art. 613 c.p.p.; la conversione dell’appello in ricorso per cassazione non esonera dal rispetto del requisito di abilitazione. Non sono riportati ulteriori motivi di impugnazione esaminati nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un difensore non iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Ha precisato che la conversione dell’appello in ricorso per cassazione non deroga al requisito di abilitazione, poiché ciò eluderebbe gli obblighi previsti per chi propone il corretto mezzo d’impugnazione. Non ravvisando elementi per ritenere che la parte fosse priva di colpa nella causa d’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna pronunciata dal Tribunale resta ferma.
Norme richiamate
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza condannava Marco Audia in ordine al reato di cui all’articolo 727 c.p. alla pena di euro 700,00 di ammenda.
La disposizione identifica il reato oggetto della condanna di primo grado; la Corte di cassazione non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi.
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore (Avv. Pasqualino Gallo del foro di Cosenza) nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nell’albo speciale; il requisito vale anche quando l’impugnazione è un appello convertito in ricorso per cassazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiarata l’inammissibilità, l’art. 616 c.p.p. comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto da un difensore non iscritto nell’albo speciale previsto dall’art. 613 c.p.p.; la conversione di un appello in ricorso per cassazione non costituisce deroga a tale requisito.
- La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non emergano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
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