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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32618/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto di conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per 2 anni. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159/2011 e censurava, per errore e illogicità, la motivazione con riguardo alla sussistenza del requisito dell"attualità della pericolosità sociale, in considerazione del fatto che i fatti a lui ascritti risalivano al 2014-2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, statuendo che il gravame in cassazione contro provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e non per motivi di merito o per vizi di motivazione salvo che la motivazione sia del tutto carente o meramente apparente. La Corte territoriale aveva ritenuto non remoti i fatti del 2014-2015 e aveva valorizzato il ruolo organizzativo del Nettuno nell'associazione ex art. 416 c.p. e la partecipazione ex art. 416-bis c.p., applicando correttamente i criteri indicati dalle Sezioni Unite (n. 111/2017). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    art. 4, comma 1, lett. a) e b.; art. 10, comma 3; art. 27, comma 2

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art.10 c.3 e art.27 c.2). Le censure di motivazione non sono rilevabili in Cassazione salvo che la motivazione sia totalmente carente o meramente apparente.

  • Legge n. 1423 del 27/12/1956 e Legge n. 575 del 31/05/1965

    art. 4, comma secondo della L. 27/12/1956, n. 1423; art. 3-ter, comma secondo della L. 31/05/1965, n. 575

    Riferimenti storici alle precedenti discipline delle misure di prevenzione, richiamate per confermare il principio di ammissibilità in Cassazione solo per questioni di diritto.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza "Gattuso"

    Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018)

    Per l'applicazione di misure di prevenzione a indiziati di appartenere ad associazioni mafiose è necessario accertare l"attualità della pericolosità; la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo può operare solo se sussistono elementi sintomatici di partecipazione e va verificata rispetto agli elementi di fatto del caso concreto, non potendo costituire l"unico fondamento dell"attualità.

  • Corte Costituzionale

    Corte Cost., 09/06/2015, n. 106

    Richiamata per segnalare che la norma che limita l"accesso in Cassazione alle questioni di diritto è conforme a controllo di legittimità costituzionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze dell"inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e all"erogazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000,00.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Riferimento procedurale relativo alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale ai sensi della normativa emergenziale/ordinamentale richiamata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammissibile soltanto per violazione di legge: le doglianze sulla motivazione sono rilevabili solo se la motivazione è del tutto carente o meramente apparente.
  • La "attualità" della pericolosità sociale va accertata concretamente: fatti anche di qualche anno prima possono essere ritenuti non remoti se indicano un ruolo organizzativo o una partecipazione significativa al sodalizio criminoso.
  • La presunzione della stabilità del vincolo associativo può essere utilizzata solo in presenza di elementi sintomatici di partecipazione e va sempre verificata alla luce degli specifici elementi di fatto; non può essere l"unico fondamento dell"accertamento dell"attualità.
  • Chi impugna in Cassazione deve focalizzarsi su profili di illegittimità giuridica (violazione di norme, interpretazioni di diritto) e non su semplici valutazioni di merito o di apprezzamento dei fatti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente rischia la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui determinata in euro 3.000,00): pertanto valutare attentamente l"ammissibilità giuridica prima di proporre il ricorso.

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