Cassazione Penale, Ordinanza n. 04004/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già confermata in appello per il reato contestato; la decisione di legittimità non incide sul merito della responsabilità, ma solo dichiara l'inammissibilità della doglianza sulla pena sostitutiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p., per un fatto commesso a Campobello di Mazara il 18 maggio 2020. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena sostitutiva già applicata, ossia la semilibertà, nella diversa misura della detenzione domiciliare. La Suprema Corte ha rilevato che tale censura era nuova, poiché non risultava proposta nell'atto di appello del 3 novembre 2023; trattandosi inoltre di questione attinente al merito, non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del delitto per il quale la condanna è stata confermata in appello.
Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non sono proponibili per la prima volta in cassazione, specie se involgono profili di merito.
Il giudizio di legittimità non può essere usato per introdurre per la prima volta questioni di merito non affrontate nei gradi precedenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni non prospettate nei motivi di appello, quando la censura richieda valutazioni di merito.
- La doglianza relativa alla sostituzione o commutazione della pena sostitutiva deve essere specificamente introdotta nei gradi di merito; in difetto, è inammissibile in sede di legittimità.
- La proposizione di un motivo nuovo in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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