Cassazione Penale, Ordinanza n. 15413/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti dell'imputato per furto pluriaggravato. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione con un solo motivo: si deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso era però stato depositato oltre il termine ritenuto applicabile dalla Corte di cassazione, poiché la sentenza di appello era stata trattata in rito cartolare e, secondo la Corte, in tale caso non si applica l'ulteriore proroga di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza. La tardività rendeva il ricorso inammissibile; la Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il motivo era comunque generico e non si confrontava con la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività dell'impugnazione. Ha rilevato che, trattandosi di giudizio di appello definito in rito cartolare senza istanza tempestiva di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., non spettava all'imputato il termine ampliato di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; il ricorso era quindi tardivo. In via ulteriormente assorbente, la Corte ha rilevato anche la genericità del motivo, non confrontato con la decisione impugnata. È seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
richiamato per la sinteticità dell'enunciazione del motivo di ricorso.
invocato come parametro per sostenere l'omessa pronuncia sul proscioglimento.
la Corte esclude l'applicabilità dell'aumento di quindici giorni del termine per impugnare nel caso di appello trattato con rito cartolare e senza tempestiva istanza di partecipazione.
la mancata tempestiva istanza di partecipazione al procedimento camerale non partecipato impedisce di considerare l'imputato come giudicato in assenza ai fini dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
richiamato per la trattazione de plano del ricorso in ragione della tardività.
fonte della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
richiamata quale intervento modificativo dell'art. 616 c.p.p. quanto alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il termine per impugnare decorre dal deposito della motivazione; se il procedimento di appello è stato definito in rito cartolare e non vi è stata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., non si applica l'ulteriore proroga di quindici giorni prevista per l'imputato giudicato in assenza.
- La deduzione di omessa pronuncia sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve misurarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo generico e non confrontato con la decisione è, di per sé, causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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