Cassazione Penale, Sentenza n. 5856/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 28/11/2024 che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva annullato l'ordinanza del 19/09/2024 e disposto il ripristino della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dell'imputato. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., contestando la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato nella sua dimensione di "attualità" e "concretezza". Sostiene che il provvedimento non ha indicato elementi concreti che colleghino le recenti condotte (la ricerca di un lavoro, recarsi nel ristorante sottoposto a sequestro e contatti con il personale) a una concreta e attuale partecipazione a circuiti criminali, e che vi sia una motivazione meramente apparente senza spiegazione di come la misura dell'obbligo di presentazione sarebbe idonea a fronteggiare il rischio cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia fornito una adeguata motivazione in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione, evidenziando una contraddizione nel fatto di considerare non violatoria la condotta dell'imputato e, al contempo, porre quella stessa condotta a fondamento del pericolo di recidiva. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Citato come una delle fattispecie contestate (associazione per delinquere); non è oggetto di specifica interpretazione normativa nella decisione, ma inserito nel quadro delle imputazioni.
Citato tra le fattispecie contestate all'imputato; la sentenza usa tale riferimento per descrivere il capo di imputazione senza sviluppi interpretativi particolari.
art. 648-ter, primo comma, cod. pen.
Indicata come altra fattispecie contestata (tra quelle addebitate all'imputato); non viene approfondita interpretativamente nel testo della decisione.
Riportato tra le imputazioni contestate; la decisione si limita a menzionarlo nel contesto fattuale e delle accuse mosse.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma la cui inosservanza sarebbe avvenuta: la Corte interpreta la questione come connessa all'obbligo del giudice di motivare adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione.
art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale invocato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte richiama l'obbligo di motivazione su concretezza e attualità del pericolo, sancendo che tali requisiti vanno dimostrati con elementi recenti e specifici.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la competente autorità giudicante cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Per disporre o mantenere una misura cautelare per pericolo di reiterazione il giudice deve motivare la sussistenza del pericolo sia nella dimensione della concretezza sia in quella dell'attualità; non basta la gravità dei reati o il semplice decorso del tempo.
- L'attualità del pericolo non significa imminenza temporale assoluta, ma continuità del "periculum libertatis" valutata sulla base di elementi recenti e indicativi della persistenza del rischio.
- Non è ammissibile che il giudice utilizzi come fondamento del pericolo comportamenti che, nella stessa decisione, dichiara non costituire violazioni; contraddizioni di questo tipo indeboliscono la motivazione e possono portare all'annullamento.
- Il giudice deve spiegare in maniera collegata e logica in che modo la misura cautelare prescritta sia idonea e proporzionata a neutralizzare il rischio temuto; indicazioni vaghe o generiche non sono sufficienti.
- Il rispetto delle prescrizioni e il decorso del tempo sono elementi valutabili ma non necessariamente risolutivi: occorrono elementi specifici e recenti che attestino la diminuzione o l'assenza del rischio.
- In presenza di motivazione insufficiente sulla sussistenza del pericolo di reiterazione la Corte di legittimità è portata ad annullare il provvedimento e a rinviare per un nuovo esame motivato da parte del giudice del merito.
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