Cassazione Penale, Ordinanza n. 12990/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/09/2024, in un procedimento per detenzione e trasporto di ingente quantitativo di hashish. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava: la partecipazione nel reato e la colpevolezza, sostenendo che la valutazione del gravame fosse parziale e fondata su dati non correttamente valorizzati; l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; la valorizzazione di una conversazione intercettata citata solo parzialmente; la ritenuta sussistenza della recidiva; il diniego delle attenuanti generiche; e, in sostanza, la richiesta di una pena più lieve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva illustrato in modo congruo le ragioni della partecipazione e della colpevolezza dell'imputato, nonché l'esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In particolare, la Corte d'appello aveva valorizzato il trasporto di circa 5 kg di hashish come elemento dirimente, ritenuto incompatibile con la lieve entità alla luce delle modalità della condotta e degli strumenti usati. Sono state inoltre ritenute adeguatamente motivate sia la recidiva, sia il diniego delle attenuanti generiche, fondato sui gravi precedenti penali. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è esclusa quando, pur dovendo considerare tutti gli indici rilevanti, uno di essi presenti in concreto valore assorbente; nel caso concreto il trasporto di 5 kg di hashish è stato ritenuto elemento dirimente incompatibile con la lieve entità.
Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto; possono essere escluse con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, senza che sia necessario uno specifico apprezzamento di ciascun fattore allegato dall'imputato, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010
Richiamata per sostenere che la valutazione di tutti gli indici rilevanti non esclude che uno di essi assuma valore assorbente nella qualificazione del fatto.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Richiamata per ribadire che il diniego delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione.
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003
Richiamata a sostegno del medesimo principio sulle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una mera rivalutazione del merito.
- In materia di stupefacenti, la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va esclusa quando uno degli indici valutativi presenti nel caso concreto abbia un peso assorbente, anche se altri elementi possano deporre in senso contrario.
- Il dato quantitativo della sostanza, se particolarmente significativo, può da solo orientare in modo decisivo la qualificazione del fatto e la negazione della lieve entità.
- La recidiva è legittimamente affermata quando la reiterazione dell'illecito sia sintomo di effettiva riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, valutate natura dei reati, qualità e grado di offensività e complesso dei precedenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, anche senza analitica confutazione di ogni singolo elemento favorevole dedotto dall'imputato.
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