Cassazione Penale, Sentenza n. 33036/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato, a seguito di giudizio abbreviato, la sua condanna per peculato (art. 314 c.p.). Il motivo unico dedotto era la violazione di norme di diritto processuale penale per mancata emissione, prima della richiesta di rinvio a giudizio successiva alla restituzione degli atti da parte del GIP, dell'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415-bis c.p.p. In particolare si contestava che l'omesso avviso avesse precluso l'esercizio delle prerogative difensive previste ai commi 3 e 4 dell'art. 415-bis (e quindi dovesse essere qualificato come nullità assoluta), con la conseguenza che il procedimento sarebbe stato viziato e la sentenza annullabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano già rigettato l'eccezione, dando conto del principio consolidato secondo cui il giudizio abbreviato sana i vizi degli atti precedenti salvo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche. La Corte ha osservato che, di regola, l'omessa emissione dell'avviso ex art. 415-bis non configura una nullità assoluta ma, secondo la maggioranza della giurisprudenza, una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) o, in talune pronunce, relativa (art. 181 c.p.p.). Nel caso concreto, trattandosi del secondo avviso e del successivo giudizio abbreviato, il vizio era già sanato e dunque non poteva essere dedotto in Cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale applicata per la condanna dell'imputata per peculato, commesso nella qualità di direttore di ufficio postale attraverso condotte appropriatrici in regime di continuazione.
art. 415-bis cod. proc. pen. (avviso di conclusione indagini)
Norma rilevante nella controversia: la Corte ha ritenuto che l'omessa emissione dell'avviso, pur incidendo sulle garanzie difensive, non costituisca normalmente una nullità assoluta; la sua omissione è stata distinta da nullità essenziali come quella di cui all'art. 417 c.p.p., e nella maggior parte dei casi è qualificata come nullità a regime intermedio (rilevabile fino alla sentenza di primo grado) o, in alcuni precedenti, come nullità relativa.
art. 61, n. 7 cod. pen. (circostanza aggravante)
La circostanza aggravante inizialmente non contestata dal PM e poi inserita nella nuova richiesta di rinvio fu al centro della questione; la Corte ha ritenuto che l'aggiunta della aggravante, nel contesto fattuale e procedurale (secondo avviso e successivo giudizio abbreviato), non abbia determinato una nullità insanabile.
art. 180 cod. proc. pen. (nullità a regime intermedio)
La Corte richiama la giurisprudenza che inquadra l'omissione dell'avviso ex art. 415-bis come nullità a regime intermedio, dunque rilevabile fino alla sentenza di primo grado (o, se la nullità si verifica in grado successivo, fino alla sentenza di secondo grado).
art. 181 cod. proc. pen. (nullità relative)
Richiamata come alternativa giurisprudenziale minoritaria: alcune pronunce qualificano l'omessa emissione dell'avviso come nullità relativa; la Corte tuttavia si è allineata alla tesi maggioritaria che non la considera nullità assoluta.
Richiamata a titolo di confronto: la Corte sottolinea che l'enunciazione del fatto nell'avviso ex art. 415-bis non è equiparabile alla previsione dell'art. 417 c.p.p., che ha finalità essenziali per il concreto esercizio dei diritti difensivi e può comportare effetti di maggiore gravità se violata.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende)
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Richiamate per spiegare che il procedimento è stato trattato con le forme e modalità previste dalle disposizioni emergenziali (udienza in camera di consiglio e procedure connesse); la richiamata normativa ha rilevanza solo procedurale-organizzativa.
Massime di principio
- Il giudizio abbreviato, salvo nullità assolute e inutilizzabilità patologiche, tende a sanare i vizî formali degli atti procedurali anteriori; molte eccezioni di nullità devono essere proposte e decise in primo grado per non essere precluse.
- L'omessa emissione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. non è di regola qualificata come nullità assoluta: la giurisprudenza dominante la considera una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.), quindi rilevabile fino alla sentenza di primo grado; solo eccezionalmente è stata qualificata come relativa (art. 181 c.p.p.).
- Per far valere efficacemente l'omissione dell'avviso è necessario sollevare l'eccezione tempestivamente nel corso del processo di merito, perché la mancata impugnazione nei termini può determinare la sanatoria del vizio e l'improcedibilità della relativa censura in Cassazione.
- Esiste una distinzione operativa tra le norme la cui violazione impedisce concretamente l'esercizio del diritto di difesa (es. art. 417 c.p.p.) e quelle la cui omissione è procedurale/formale (es. art. 415-bis): le prime sono più facilmente qualificate come nullità assolute.
- Quando il PM rinnova l'azione (es. dopo restituzione degli atti da parte del GIP) e riformula l'imputazione, è prudente per la difesa chiedere un nuovo avviso di conclusione indagini o sollevare subito l'eccezione in modo da evitare la successiva sanatoria del vizio con il rito abbreviato.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure già dibattute e correttamente motivate e respinte in grado di merito sono difficilmente riesumabili: la Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi basati su questioni che non assumono la natura di nullità assolute o di profili esaminabili in questa sede.
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