Cassazione Civile, Sentenza n. 6166/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia trae origine dai lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile comunale confinante con quello di proprietà della resistente, comprendenti la modifica della regimazione delle acque pluviali, l’installazione di pluviali che scaricavano le acque del terrazzo comunale nel fondo privato e la demolizione e successivo rifacimento in cemento armato di un muro di confine che sosteneva anche una scala di interesse storico. La proprietaria chiese il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 188 del 2012, accolse la domanda; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1142 del 2 ottobre 2017, accolse parzialmente gli appelli del Comune e della proprietaria, rideterminò in diminuzione il risarcimento ed escluse le somme riferite al periodo anteriore ai cinque anni precedenti l’atto interruttivo della prescrizione, effettuato dalla dante causa della proprietaria. Il Comune ricorse per cassazione con dodici motivi: dedusse ultrapetizione; contestò la prova del nesso causale e la quantificazione dei danni, anche in relazione alle consulenze tecniche e all’onere probatorio; contestò la qualificazione delle condotte come illecito permanente e sostenne la decorrenza della prescrizione dal manifestarsi del danno; denunciò una duplicazione tra risarcimento in forma specifica e per equivalente, l’omessa considerazione del limite del valore dell’immobile e la mancata applicazione della compensatio lucri cum damno per l’arretramento di una parte del muro e la conseguente cessione di terreno comunale; censurò inoltre la motivazione, la valutazione delle prove e la liquidazione dei danni. Con il nono motivo contestò specificamente il criterio di calcolo degli interessi sulle somme risarcitorie liquidate all’attualità, sostenendo che gli interessi non potessero essere applicati, dalla data dell’illecito, sull’intero capitale già rivalutato, ma dovessero essere calcolati sui valori originari e sulla loro progressiva rivalutazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri undici motivi. In particolare, ha rilevato che il ricorso non rispettava l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., perché richiamava atti e documenti del merito senza riprodurli adeguatamente o indicarne puntualmente la collocazione; ha inoltre escluso che le censure motivazionali fossero riconducibili all’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e ha osservato che le contestazioni alle consulenze tecniche non risultavano tempestivamente formulate nel giudizio di merito. Il primo motivo, relativo all’ultrapetizione, era anche contraddittorio nella sua formulazione e comunque non configurava il denunciato error in procedendo. La Corte ha invece accolto il nono motivo: quando il danno extracontrattuale per equivalente è liquidato con valori monetari aggiornati alla data della decisione, gli interessi compensativi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sull’intero capitale definitivamente rivalutato. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata decisa nel merito, disponendo che gli interessi siano liquidati secondo il criterio indicato da Cass., Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995. Le spese del giudizio di merito e di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato in data 09.02.2001″, all'”interrogatorio formale”, alla “prova per testi”, alle espletate CTU, alla “divisione dell’eredità”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di citazione in appello notificato in data 20.11.2013″, alle “condotte che si ritengono lesive (nel caso… la demolizione della antica scala ad archi, l’occupazione di parte del terreno di proprietà D.P., la realizzazione dei pluviali che avrebbero determinato l’illecito sversamento di acque piovane e/o reflue all’interno di (OMISSIS)”, alla “domanda di risarcimento dei pretesi danni… per la prima volta formulata”, ai “rilievi effettuati dal Comune di San Donaci, il quale aveva evidenziato le plurime incongruenze, contraddizioni e carenze che contraddistinguevano tale suddetto elaborato”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (in particolare), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame
Il ricorso per cassazione deve riprodurre o individuare specificamente gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, fornendo le indicazioni necessarie a consentirne l’esame; il mero richiamo o l’allegazione apodittica comportano l’inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie (v. in particolare il 1, il 2, il 5, il 6, il 7, l’8, il 9, il 10, l’11 e il 12 motivo) l'”illogicità”, l'”ambiguità” e la “contraddittorietà” della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie
Il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove né di censurare genericamente l’illogicità, l’ambiguità o la contraddittorietà della motivazione.
Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha ripetutamente avuto modo di affermare, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Il ritardo nel pagamento del risarcimento per equivalente può generare un ulteriore danno da mancato guadagno, che deve essere provato e può essere riconosciuto anche mediante criteri presuntivi ed equitativi.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
Gli interessi riconosciuti quale criterio presuntivo o equitativo per compensare il mancato guadagno devono essere calcolati in modo da evitare che maturino dalla data dell’illecito sull’intero capitale già definitivamente rivalutato; possono invece essere riferiti ai progressivi incrementi nominali del capitale rivalutato o a un indice medio.
Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha ripetutamente avuto modo di affermare, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Nel risarcimento per equivalente del danno extracontrattuale, l’aggiornamento monetario del valore del bene perduto non esclude il risarcimento dell’ulteriore mancato guadagno da ritardato pagamento, purché ne sia dimostrata la sussistenza.
Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha ripetutamente avuto modo di affermare, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Nel danno extracontrattuale liquidato per equivalente, il risarcimento può comprendere il mancato guadagno derivante dal ritardo, da provare e liquidare anche secondo criteri presuntivi ed equitativi; la rivalutazione e gli interessi devono essere coordinati evitando duplicazioni.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384 c.p.c., comma 2, essere decisa nel merito, disponendosi che gli interessi vengano liquidati come indicato da Cass., Sez. Un., 17/2/1995, n. 1712.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito e conformare direttamente la statuizione al principio applicabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che richiama atti o documenti del giudizio di merito deve riprodurli nei passaggi rilevanti o indicarne puntualmente la collocazione e la presenza nei fascicoli, così da renderne possibile l’esame; richiami generici o affermazioni non dimostrate non soddisfano il requisito di specificità e localizzazione.
- I requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione devono essere verificati anche quando è denunciato un error in procedendo: solo dopo aver accertato l’ammissibilità della censura la Corte può procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali.
- Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti; non permette di contestare la ricostruzione probatoria chiedendo una nuova valutazione delle emergenze istruttorie o denunciando soltanto l’illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Le contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e alla sentenza che le recepisce, sono esaminabili in cassazione solo se risulta che furono tempestivamente formulate nel giudizio di merito e se il ricorrente indica specificamente l’atto in cui furono proposte.
- Quando il danno extracontrattuale è liquidato per equivalente con valori aggiornati alla data della decisione, gli interessi compensativi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sull’intero capitale già definitivamente rivalutato. Il mancato guadagno da ritardato pagamento può essere provato anche con criteri presuntivi ed equitativi, calcolando gli interessi sui progressivi incrementi nominali del capitale rivalutato o mediante un indice medio.
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