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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48348/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per il reato di cui all'art. 595 c.p. deducendo due motivi: (1) vizio di motivazione per errore nella valutazione della prova e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Buccino Lauro e dei testi Buccino Simone e Feicaro Tommaso nonostante la loro concorde testimonianza; il ricorrente censurava anche l'apparente contraddizione del Giudice di pace che al contempo riconosceva la conferma dei fatti e ne negava l'attendibilità per il clima di tensione inter-familiare; (2) vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto che la querela per lesioni promossa dal Galloro nei confronti del Buccino costituisse prova liberatoria ai sensi dell'art. 596, comma 3, n. 2 c.p., mentre quel procedimento era stato archiviato e quindi non poteva provare l'esistenza della condotta attribuita al querelato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, sebbene il pubblico ministero possa impugnare le sentenze del giudice di pace ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la Corte di cassazione non è chiamata a riesaminare il merito e la valutazione della prova e può intervenire solo per vizi motivazionali specifici (contraddittorietà o manifesta illogicità nel senso giuridico delineato). Nel caso concreto non è emerso un difetto di motivazione idoneo a fondare il ricorso: il giudice di pace ha motivato la sua assoluzione richiamando il conflitto tra le famiglie e la mancanza di elementi di conferma delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, valutazione che non appare manifestamente illogica. Perciò il primo motivo è inammissibile e il secondo è assorbito. L'assoluzione rimane confermata.

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base giuridica per l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace (assoluzione per insussistenza del fatto). La Corte non mette in discussione l'applicazione ma valuta la correttezza della motivazione che ha portato a quella assoluzione.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato (diffamazione). La sentenza di merito assolve l'imputato da questo reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il pubblico ministero può ricorrere per tutte le sentenze inappellabili del giudice di pace ma che i motivi ammessi comprendono anche la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lett. e). Tuttavia la Corte chiarisce i limiti del sindacato: non sono ammissibili censure che chiedono una rivalutazione del significato della prova senza rilevare un vizio specifico della motivazione.

  • art. 596, terzo comma, n. 2, cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come disciplina di una causa liberatoria probatoria; la Corte rileva che la valutazione della prova liberatoria presuppone l'accertamento dell'effettiva esistenza del fatto, e se il procedimento relativo è stato archiviato tale elemento non può essere ritenuto provato dal giudice di merito senza adeguata motivazione. Nel caso però tale censura è stata assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiede modalità di trasmissione nei procedimenti penali in Cassazione nel periodo emergenziale.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può impugnare le sentenze inappellabili del giudice di pace in Cassazione, ma il sindacato della Corte è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità dei testimoni né nella riconsiderazione del significato della prova.
  • Per essere ammissibile, il motivo di cassazione fondato sulla motivazione deve dimostrare una vera e propria contraddittorietà o una manifesta illogicità della motivazione nel senso giuridico, cioè un vizio che renda incomprensibile o non riconducibile la decisione agli elementi del processo.
  • La semplice divergenza interpretativa o la richiesta di rivalutazione delle testimonianze non basta: bisogna individuare passaggi motivazionali palesemente incongrui, omissioni essenziali o ragionamenti irragionevoli che incidano sulla conformità logico-giuridica della decisione.
  • Quando il giudice di merito motiva l'assoluzione richiamando conflitti preesistenti tra le parti e l'assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa o dei testi, tale scelta valutativa rientra spesso nella discrezionalità del giudice e non è facilmente rimediabile in Cassazione.
  • Se si pretende che atti o procedimenti (per es. una querela o un'archiviazione) costituiscano prova liberatoria o confermativa, è necessario nel ricorso dimostrare in che modo il merito abbia errato nell'apprezzare l'efficacia probatoria di tali atti, indicando omissioni o errori logico-giuridici nella motivazione.

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