Cassazione Penale, Ordinanza n. 33371/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la sua istanza di semilibertà. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio negativo sui suoi atteggiamenti fosse frutto di una lettura meramente fattuale e che le sue dichiarazioni dovessero essere considerate equivoche per la scarsa conoscenza della lingua. La Corte ha rilevato che tali censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, già compiutamente esaminato dal giudice di sorveglianza. Inoltre, ha osservato che la pena da espiare indicata a fondamento della richiesta era ormai integralmente decorso al momento della decisione di legittimità, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero solo una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha inoltre valorizzato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pena da espiare al cui esito era collegata la richiesta di semilibertà risultava già decorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza richiama, in sostanza, la disciplina della semilibertà quale misura alternativa collegata all'espiazione della pena, anche se il riferimento normativo non è esplicitato nel testo.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una misura alternativa quando, prima della decisione di legittimità, la pena da espiare sia già stata interamente scontata e l'interesse dedotto resti solo teorico.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione di merito compiuta dal tribunale di sorveglianza, senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi motivazionali decisivi, non sono ammissibili in cassazione se sollecitano una rivalutazione del fatto.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso contro il diniego di una misura alternativa, occorre un interesse attuale e concreto alla decisione; tale interesse viene meno quando l'esecuzione della pena sia già terminata e la misura non possa più produrre effetti pratici.
Come è indicizzato
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