Sentenza del 02/07/2018 n. 3032 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Cessione di merce a titolo di sconto - Imponibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società il mancato assoggettamento a IVA di cessioni di campioni e merci effettuate nei confronti di clienti comunitari, per un importo complessivo di 49.009,73 euro. Secondo l'Ufficio, le 27 fatture documentavano cessioni gratuite imponibili ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972; inoltre, difettando il carattere oneroso, non sarebbero state applicabili le regole sulle cessioni intracomunitarie non imponibili. La società ha sostenuto, invece, che i beni erano stati ceduti come sconto o abbuono, in esecuzione di accordi commerciali preesistenti e nell'ambito di una più ampia operazione onerosa, sicché non si trattava di cessioni gratuite.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che le cessioni fossero collegate a specifiche operazioni commerciali e rappresentassero il controvalore di sconti o abbuoni maturati in funzione del volume d'affari, anche se formalizzate mediante fatture separate. La separata emissione delle fatture non ha modificato la sostanza economica dell'operazione, il cui prezzo era già ricompreso nelle altre fatture emesse al cliente. Pertanto, non si applicava la disciplina delle cessioni gratuite imponibili prevista dall'art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. n. 633/1972
Cessioni gratuite di beni imponibili ai fini IVA
La norma non si applica quando la cessione apparentemente gratuita costituisce in realtà l'esecuzione di uno sconto o abbuono previsto da accordi commerciali e collegato a una più ampia operazione onerosa.
Operazioni non soggette all'imposta
La società aveva invocato tale disposizione per sostenere la non concorrenza delle cessioni alla base imponibile; la decisione ha fondato l'esclusione dell'imponibilità principalmente sulla natura onerosa e non gratuita dell'operazione.
Art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993
Cessioni intracomunitarie non imponibili
L'Agenzia sosteneva che la disposizione non fosse applicabile per mancanza del carattere oneroso. La questione è stata superata dalla qualificazione delle operazioni come cessioni onerose realizzate nell'ambito di una transazione commerciale complessiva.
Massime di principio
- La cessione di beni formalmente indicata come gratuita non è imponibile come omaggio se, sulla base dei contratti e della documentazione commerciale, costituisce il riconoscimento di uno sconto o di un abbuono maturato dal cliente.
- Per qualificare l'operazione occorre considerare la sostanza economica complessiva del rapporto commerciale, non soltanto la dicitura riportata nella singola fattura.
- La fatturazione separata dei beni riconosciuti a titolo di sconto non trasforma automaticamente l'operazione in una cessione gratuita, purché sia dimostrabile il collegamento con vendite onerose e con accordi commerciali preesistenti.
- È importante conservare contratti, condizioni generali di vendita, accordi sugli sconti, conteggi del volume d'affari e documentazione contabile idonea a dimostrare che il valore dei beni ceduti era già remunerato nell'ambito delle vendite complessive.
- In assenza di prova del collegamento tra la cessione e una transazione onerosa, la cessione può invece essere riqualificata come gratuita e assoggettata alla disciplina IVA prevista per gli omaggi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 lug 2018Sentenza del 02/07/2018 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 lug 2018Sentenza del 02/07/2018 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 lug 2018Sentenza del 02/07/2018 n. 1278 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 lug 2018Sentenza del 02/07/2018 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 lug 2018Sentenza del 02/07/2018 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 2 lug 2018Sentenza del 02/07/2018 n. 2105 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →