Cassazione Civile, Ordinanza n. 23508/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui la corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non ripetibili somme pretese dall'ente previdenziale a titolo di indebito, applicando il regime di irripetibilità previsto dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989, come modificato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, e aveva compensato le spese di lite. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e l'illogicità/erroneità della motivazione. In sintesi, il ricorso sostiene che la compensazione delle spese non poteva essere giustificata sulla base della ritenuta irripetibilità dell'indebito, perché il criterio adottato dalla corte territoriale era inconferente e contraddittorio: la disciplina dell'irripetibilità presuppone un errore imputabile all'ente erogatore, mentre la stessa sentenza d'appello aveva affermato che l'INPS non aveva commesso alcun errore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la motivazione della corte territoriale sulla compensazione delle spese era contraddittoria e non coerente con la disciplina applicabile: nel regime vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado, la compensazione è consentita solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. come modificato nel 2014, e il richiamo alla sanatoria/irripetibilità ex art. 52 l. n. 88/1989 non costituiva una ragione idonea a giustificare la compensazione, essendo tale disciplina subordinata, tra l'altro, a un errore imputabile all'ente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché ridetermini le spese di lite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la base del motivo di ricorso, articolato come denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali sulla statuizione relativa alle spese.
Richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. come parametro della disciplina della soccombenza e della regolazione delle spese.
"soccombenza reciproca"; "caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti"
Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati; la corte territoriale non ha indicato una ragione rientrante in tali ipotesi.
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1
Ha introdotto la formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla causa, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2016.
Legge di conversione del D.L. n. 132/2014, richiamata per la disciplina delle spese applicabile.
L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1
È richiamata nella ricostruzione evolutiva dell'art. 92 c.p.c. riguardo ai limiti alla compensazione.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11
È richiamata nella ricostruzione evolutiva dell'art. 92 c.p.c. riguardo ai limiti alla compensazione.
È la norma sulla irripetibilità dell'indebito previdenziale, ma opera solo al ricorrere di determinati presupposti, tra cui l'errore imputabile all'ente erogatore.
Norma modificativa dell'art. 52 L. n. 88/1989, richiamata come fonte del regime di irripetibilità.
In mancanza anche di una sola delle condizioni per l'irripetibilità previdenziale, si applica la regola generale della ripetizione dell'indebito.
sentenza Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La disciplina della compensazione delle spese processuali va applicata secondo la norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado, non secondo eventuali modifiche successive intervenute in corso di causa.
- La compensazione delle spese può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; il giudice deve indicare una ragione che rientri effettivamente nelle ipotesi consentite dalla legge.
- Non è legittima una compensazione fondata su una motivazione contraddittoria o logicamente incongrua rispetto al decisum: il criterio addotto deve essere coerente con la decisione e idoneo a sorreggerla.
- L'irripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone, tra gli altri requisiti, un errore imputabile all'ente erogatore; se tale presupposto manca, opera la regola generale della ripetibilità ex art. 2033 c.c.
- La mera circostanza che somme percepite siano dichiarate non ripetibili non costituisce, di per sé, un autonomo e sufficiente motivo per derogare al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
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