Cassazione Penale, Sentenza n. 13730/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per rapina (artt. 628, commi 1 e 3 n.1 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) l'attendibilità del riconoscimento fotografico e di persona operato dalla persona offesa (si censurava omissione/illogicità della motivazione della Corte di appello rispetto a elementi quali incontro accidentale con l'imputato prima dell'individuazione, uso di mascherina da parte del rapinatore, brevità dell'evento e discrepanze sull'età/temporizzazione); 2) la valutazione negativa della consulenza antropometrica di parte (si lamenta che la Corte l'abbia definita non scientifica senza adeguata valutazione delle spiegazioni depositate); 3) il mancato riconoscimento della riduzione per il rito abbreviato condizionato, poiché il G.u.p. avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di acquisizione della consulenza di parte; 4) l'applicazione automatica della recidiva (violazione art. 99 c.p. e illogicità della motivazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi relativi al riconoscimento fotografico e alla consulenza di parte fossero, in buona parte, mere riproposizioni di censure già esaminate e congruamente motivate dalla Corte territoriale; ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul rito abbreviato condizionato, richiamando l'orientamento secondo cui la mancata reiterazione della richiesta prima dell'apertura del dibattimento preclude il sindacato sulla decisione del G.u.p.; ha giudicato generica la censura sulla recidiva, confermando la valutazione di merito sui precedenti e sulla continuità di pericolosità. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte di merito ha riconosciuto l'attenuante equivalente alla recidiva nella determinazione della pena, come già operato in primo grado
artt. 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui il Liccardi è stato condannato (rapina aggravata)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di specificità nella motivazione del ricorso in cassazione; il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa norma
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale dei motivi di cassazione per vizio di motivazione (mancanza o illogicità); la Corte ha ritenuto i motivi in parte ripetitivi e non specifici rispetto alla motivazione di merito
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiama la violazione di norme processuali quale motivo di impugnazione (utilizzato per censurare profili procedurali come l'acquisizione della consulenza e il rito abbreviato condizionato); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze
Norma richiamata dalla Corte per spiegare che il giudice deve chiedere se la persona chiamata alla ricognizione abbia visto la persona da riconoscere prima o dopo il fatto; la Corte ha interpretato che l'aver incontrato accidentalmente l'individuo non inficia automaticamente l'attendibilità del riconoscimento
artt. 442, comma 2, e 438, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle questioni sul rito abbreviato condizionato e sull'acquisizione di mezzi di prova: la Corte ha applicato la giurisprudenza che limita il sindacato sul rigetto in udienza preliminare se la richiesta non è stata rinnovata prima del dibattimento
art. 438 comma 6ter cod. proc. pen.
Norma citata a supporto del principio che la mancata riproposizione di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato prima dell'apertura del dibattimento preclude il riconoscimento della riduzione; la Corte ha richiamato anche la modifica normativa
Norma sulla recidiva: la Corte di merito ha motivato l'applicazione della recidiva valorizzando precedenti specifici e la continuità della condotta del ricorrente
Norma che prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali); la Corte ha applicato anche una sanzione alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico o di persona effettuato in fase di indagine, se confermato al dibattimento e reso da teste ritenuto credibile, può costituire prova liberamente apprezzabile dal giudice; discrepanze marginali (età stimata, percezione della durata) non necessariamente ne compromettono l'attendibilità
- L'incontro accidentale tra la vittima e la persona poi riconosciuta non invalida automaticamente l'individuazione; il giudice deve valutare la coerenza e la credibilità complessiva della testimonianza
- Le consulenze tecniche di parte devono avere adeguato rigore metodologico e basarsi su dati e misurazioni effettuate da soggetti qualificati; in loro assenza la valutazione negativa del CT di parte è legittima
- La richiesta di giudizio abbreviato condizionato, se rigettata in udienza preliminare, deve essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento per poter essere riconsiderata dal giudice dibattimentale e ottenere eventualmente la riduzione di pena
- L'impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione richiede specificità e non la semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e congruamente motivate nei giudizi di merito
- La valutazione sulla recidiva è questione di merito: la Corte di legittimità sindaca soltanto la manifestità di illogicità o contraddittorietà, non la normale discrezionalità dei giudici sulla valutazione della pericolosità e dei precedenti
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