Cassazione Penale, Sentenza n. 4884/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Acero SPV s.r.l., quale acquirente pro soluto dal creditore originario Elipso Finance s.r.l. di un credito ipotecario, ha impugnato il decreto del Tribunale di Trapani che aveva confermato l'inammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ipotecario presentata da Elipso/Acero nei confronti del proposto Antonino Palmeri. Il motivo di ricorso in Cassazione censurava la presunta errata applicazione dell'art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 e la mancata applicazione dell'art. 175 c.p.p. (restituzione nel termine). La ricorrente invocava inoltre i principi della sentenza delle Sezioni Unite Business Partner Italia s.p.a. e argomentava, richiamando anche principi costituzionali e della Corte EDU, che il termine di decadenza non dovrebbe operare quando il creditore non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o non ha potuto rispettare il termine per causa a lui non imputabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Trapani secondo cui, nel regime "a regime" del d.lgs. n. 159/2011 (Tutela dei terzi creditori nel procedimento di prevenzione patrimoniale), l'art. 58, comma 5, stabilisce un termine massimo: le domande tardive sono ammesse solo se il creditore prova di non aver potuto presentarle per causa non a lui imputabile, ma comunque "comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo". Tale termine annuale è perciò inderogabile e rende irrilevante la mancata notificazione da parte dell'amministratore giudiziario se è decorso il termine massimo. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità alla fattispecie della sentenza delle Sezioni Unite citata (Business Partner), che riguarda una disciplina transitoria diversa (legge n. 228/2012) e non il regime ordinario del d.lgs. n. 159/2011. Di conseguenza la Corte ha affermato che l'art. 175 c.p.p. non trova applicazione poiché la normativa speciale di cui all'art. 58 disciplina compiutamente la restituzione nel termine in quella specifica ipotesi. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Titolo IV, Libro I)
Disciplina la procedura di prevenzione patrimoniale e il meccanismo di tutela dei terzi creditori; costituisce il quadro normativo "a regime" applicabile alla vicenda.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
"il giudice delegato ... assegni ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti ... L'immediata notificazione agli interessati del relativo decreto del giudice delegato, a cura dell'amministratore giudiziario"
Stabilisce il termine perentorio per il deposito delle istanze e il relativo obbligo di notificazione a cura dell'amministratore giudiziario come meccanismo di comunicazione ai creditori.
art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
"comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo"
Consente domande tardive solo se il creditore prova che non ha potuto presentare tempestivamente per causa a lui non imputabile, ma pone un termine massimo di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo oltre il quale qualsiasi domanda è inammissibile; la previsione è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale sulla restituzione nel termine.
Regola la sospensione ed estinzione delle azioni esecutive a seguito del sequestro e all'intervento della confisca, inquadrando l'esigenza di tutelare al contempo i creditori terzi tramite il procedimento di verifica dei crediti.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
"la devoluzione allo Stato dei beni definitivamente confiscati 'liberi da oneri e pesi'"
Richiama l'interesse pubblicistico alla speditezza del procedimento per garantire che i beni confiscati siano devoluti allo Stato liberi da oneri, giustificando limiti temporali certi per le domande creditorie.
Disposizione generale sulla restituzione nel termine che, tuttavia, non è applicabile quando una normativa speciale (qui art. 58, comma 5 d.lgs. 159/2011) disciplina compiutamente la medesima fattispecie stabilendo limiti e condizioni diversi; perciò la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso concreto.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 194-206 (disciplina transitoria)
Disciplina transitoria per procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011; la sentenza Business Partner riguarda questa disciplina transitoria e non il regime ordinario applicabile nel caso di specie.
Massime di principio
- Quando una norma speciale prevede un termine massimo per ammettere domande tardive (qui: art. 58, comma 5, d.lgs. 159/2011 che fissa il termine massimo di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), quel termine è inderogabile e impedisce l'applicazione della generale restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p.
- La mancata notificazione del decreto ai creditori da parte dell'amministratore giudiziario può giustificare domande tardive solo entro i limiti temporali previsti dalla norma speciale; trascorso il termine massimo previsto dalla norma speciale l'irritualità della notificazione diviene irrilevante ai fini dell'ammissione del credito.
- Le pronunce giurisprudenziali riferite a discipline transitorie (es. sentenza Sezioni Unite Business Partner relativa alla legge n. 228/2012) non sono automaticamente trasferibili al regime ordinario previsto da altra normativa in vigore; occorre verificare la portata soggettiva e temporale della tutela riconosciuta dalla giurisprudenza.
- In procedimenti di prevenzione patrimoniale il legislatore ha bilanciato l'interesse dei creditori con l'interesse pubblico alla speditezza e alla devoluzione dei beni liberi da oneri: ciò giustifica l'esistenza di termini perentori e di un termine massimo complessivo per la presentazione delle domande tardive.
- Per i cessionari del credito (acquirenti pro soluto) valgono le stesse limitazioni procedurali del creditore originario: l'acquisto non estende i termini né elimina i presupposti per l'inammissibilità delle domande tardive.
- In situazioni simili è essenziale monitorare attivamente i procedimenti di prevenzione, sollecitare la notificazione del decreto e, se necessario, proporre tempestivamente impugnazioni o istanze nei termini speciali; ove si superino i termini speciali, le possibilità di rimedio sono molto limitate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4584/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4585/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4588/2023 del 03/02/2023
- Sentenza penale · 3 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →