Cassazione Penale, Ordinanza n. 33468/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare di Nuoro ha applicato, su richiesta, la pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi motivazionali: ha lamentato che il giudice non avrebbe valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e avrebbe errato nella qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che tali censure non rientrano nei limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, oggi circoscritto ai soli casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia violazioni di legge relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto nei soli casi di errore manifesto, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le doglianze proposte attaccano profili non più deducibili nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento. In particolare, la denuncia di omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. e le critiche sulla qualificazione giuridica del fatto non integrano uno dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo il controllo di legittimità limitato ai soli casi di violazione di legge tassativamente indicati. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ritenendosi sussistente profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto del ricorso
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge espressamente previsti
è evocato come disciplina generale derogata dalla norma speciale sul ricorso avverso il patteggiamento
la censura sull'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 è ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata
fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
indica il reato oggetto dell'imputazione e della sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, i motivi sono tassativi e non è consentito riproporre censure di merito o vizi motivazionali estranei alle ipotesi espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La dedotta omissione del giudice nella valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, se non nei limiti della violazione di legge consentita.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo quando l'errore emerga in modo manifesto dal testo della sentenza; sono inammissibili le doglianze che richiedano una rivalutazione interpretativa non immediatamente percepibile dal provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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