Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33468/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare di Nuoro ha applicato, su richiesta, la pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi motivazionali: ha lamentato che il giudice non avrebbe valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e avrebbe errato nella qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che tali censure non rientrano nei limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, oggi circoscritto ai soli casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia violazioni di legge relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto nei soli casi di errore manifesto, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le doglianze proposte attaccano profili non più deducibili nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento. In particolare, la denuncia di omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. e le critiche sulla qualificazione giuridica del fatto non integrano uno dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo il controllo di legittimità limitato ai soli casi di violazione di legge tassativamente indicati. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ritenendosi sussistente profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge espressamente previsti

  • art. 606 c.p.p.

    è evocato come disciplina generale derogata dalla norma speciale sul ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    la censura sull'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 è ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    indica il reato oggetto dell'imputazione e della sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, i motivi sono tassativi e non è consentito riproporre censure di merito o vizi motivazionali estranei alle ipotesi espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La dedotta omissione del giudice nella valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, se non nei limiti della violazione di legge consentita.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo quando l'errore emerga in modo manifesto dal testo della sentenza; sono inammissibili le doglianze che richiedano una rivalutazione interpretativa non immediatamente percepibile dal provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni imputabili alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePatteggiamentoSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.