Ordinanza n. 1629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, che aveva sospeso gli atti di pianificazione di Roma Capitale limitatamente alla soppressione di alcune postazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha impugnato in appello cautelare l'ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado e sospeso gli atti impugnati nella parte relativa alla soppressione di alcune postazioni. La controversia riguardava la legittimità della pianificazione comunale e delle misure recepite negli atti impugnati sulla base del cosiddetto decreto Galloni, ossia il decreto ministeriale 28 ottobre 2011. Il tema centrale era la qualificazione delle misure previste dal decreto: secondo la prospettazione esaminata dal Consiglio di Stato, esse sarebbero riconducibili alle misure di protezione diretta dei beni culturali previste dall'art. 10 e dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. 42/2004, anziché alla disciplina dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo, sulla quale aveva inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015. Da tale qualificazione dipendeva la necessità o meno di raggiungere un'intesa con la Regione. Roma Capitale ha inoltre dedotto, sul piano cautelare, la necessità di consentire la prosecuzione delle gare per l'assegnazione dei posteggi secondo la programmazione comunale, senza il vincolo derivante dalla sospensione della soppressione di alcune postazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto plausibile che le misure disposte dal decreto Galloni, recepite da Roma Capitale, rientrino nelle misure di protezione diretta disciplinate dall'art. 10 e dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. 42/2004, espressamente richiamati dal decreto, e non nell'ambito dell'art. 52, con la conseguenza che non apparirebbe necessario il raggiungimento dell'intesa con la Regione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare per l'assegnazione dei posteggi, che non può arrestarsi nelle more del giudizio e deve svolgersi secondo la programmazione stabilita da Roma Capitale. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
È la base normativa dell'appello cautelare accolto dal Consiglio di Stato.
Le misure previste dal decreto Galloni appaiono riconducibili alla protezione diretta dei beni culturali disciplinata da tale disposizione.
Le misure del decreto Galloni, che richiamano espressamente tali disposizioni, sono state ritenute riconducibili alla disciplina della protezione diretta dei beni culturali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le misure in esame non sembrino ricadere in tale disposizione e, pertanto, non appaia necessaria l'intesa con la Regione.
d.m. 28 ottobre 2011 (decreto Galloni)
Atto ministeriale le cui misure sono state recepite da Roma Capitale e qualificate, in sede cautelare, come misure di protezione diretta ai sensi degli artt. 10, 21 e 22 del d.lgs. 42/2004.
Massime di principio
- In sede cautelare, le misure adottate ai fini della tutela diretta di beni culturali ai sensi degli artt. 10, 21 e 22 del d.lgs. 42/2004 non sono necessariamente assoggettate alla procedura prevista dall'art. 52 del medesimo decreto legislativo, quando la loro concreta disciplina e il loro fondamento normativo siano riconducibili alla protezione diretta.
- La qualificazione giuridica della misura amministrativa deve essere effettuata sulla base del suo contenuto e delle disposizioni espressamente richiamate dall'atto, poiché da essa dipende l'applicazione degli eventuali obblighi di intesa con la Regione.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prosecuzione di gare per l'assegnazione di posteggi secondo una programmazione amministrativa può prevalere sull'interesse alla sospensione di singole misure pianificatorie, quando la sospensione rischi di arrestare o condizionare l'intera procedura nelle more del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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