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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3457/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione di un procedimento (a carico di ignoti, per il reato indicato). Il G.i.p. ha restituito gli atti perché la persona offesa avrebbe ritualemente chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., ma non risultava prova della notifica. Il PM ha sostenuto che dalla querela la mancata rinuncia all'avviso si riferiva solo all'ipotesi di cui all'art. 408, comma 3‑bis, e ha impugnato la restituzione denunciando l'abnormità del provvedimento (sia strutturale che funzionale), ritenendo che il G.i.p. avesse creato un "tertium genus" di obbligo di notifica e avesse travisato la dichiarazione della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il G.i.p. avesse il potere di verificare se sussistessero i presupposti per la notifica prevista dall'art. 408 e che la restituzione degli atti non fosse un atto abnorme: l'abnormità è rimessa a casi in cui il giudice eserciti un potere non previsto o determini la stasi del processo imponendo al PM un adempimento che realizzi un atto nullo tale da pregiudicare il prosieguo. Nel caso concreto il G.i.p. non si è posto al di fuori dei casi consentiti né ha imposto un atto che cagioni nullità insanabile, quindi il rimedio per abnormità non era praticabile.

Norme richiamate

  • art. 408 cod. proc. pen. (comma 2)

    art. 408, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la notifica all'offeso della richiesta di archiviazione qualora l'offeso la richieda; la Corte ha ritenuto che il G.i.p. potesse verificare se tale richiesta fosse stata resa e se la notifica fosse dovuta

  • art. 408 cod. proc. pen. (comma 3‑bis)

    art. 408, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Disciplina obblighi di notifica in casi specifici (reati con violenza alla persona e art. 624‑bis); il PM aveva sostenuto che la dichiarazione della persona offesa si riferisse solo a questa ipotesi, ma il G.i.p. l'ha interpretata come richiesta ai sensi del comma 2

  • art. 410‑bis cod. proc. pen.

    art. 410‑bis, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce la nullità dell'archiviazione quando venga omessa la notifica dovuta all'offeso; la Corte ha richiamato la possibilità per il G.i.p. di verificare tali adempimenti perché la loro omissione può determinare la nullità del provvedimento di archiviazione

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle impugnazioni: la Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione per abnormità è un rimedio strettamente delimitato e non sostituisce i rimedi ordinari per atti giudiziari irregolari

  • art. 494 cod. pen. (reato contestato)

    Norma indicata nel provvedimento di primo grado come riferimento al reato per il quale era pendente il procedimento; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria nella cassazione che si è concentrata sui profili processuali di notifica e abnormità

Massime di principio

  • Il G.i.p. ha il potere di verificare la sussistenza dei presupposti per la notifica all'offeso della richiesta di archiviazione e può restituire gli atti al PM se manca la prova dell'adempimento richiesto; tale verifica rientra nelle sue funzioni e non costituisce di per sé abnormità
  • La nozione di "abnormità" del provvedimento giudiziario è strettamente interpretata: sussiste solo quando il giudice esercita un potere non attribuitogli (abnormità strutturale) o impone al PM un adempimento che concretizzi un atto nullo tale da rendere impossibile il prosieguo del processo (abnormità funzionale)
  • L'illegittimità di un provvedimento non basta di per sé per ammettere il ricorso per cassazione per abnormità; il PM, salvo i casi eccezionali indicati, è tenuto ad osservare i provvedimenti del giudice e utilizzare gli ordinari rimedi impugnatori
  • La mancata notifica all'offeso quando prevista può determinare la nullità dell'archiviazione (art. 410‑bis), per cui il giudice di controllo può legittimamente ordinare la regolarizzazione o la restituzione degli atti affinché sia rispettato l'adempimento
  • La dichiarazione della persona offesa di "non rinunciare" all'avviso può essere interpretata come manifestazione di volontà di essere avvisata ai sensi dell'art. 408, comma 2, ma l'accertamento del contenuto e della portata della dichiarazione resta valutazione del giudice caso per caso

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