Sentenza n. 4439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accertato l’inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione integrale delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Ha sostenuto che la mera serialità del contenzioso non costituisce un eccezionale e giustificato motivo per derogare al principio della soccombenza. Ha inoltre dedotto che il TAR aveva erroneamente incluso tra le somme ancora dovute dal Ministero le spese legali del giudizio di merito davanti al Tribunale del lavoro, già pagate dall’Amministrazione nelle more del giudizio di ottemperanza.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la compensazione integrale delle spese disposta dal TAR, rilevando che la serialità del contenzioso non costituisce, di per sé, una ragione eccezionale per derogare al principio secondo cui le spese seguono la soccombenza. La serialità può eventualmente incidere sulla quantificazione del compenso, quale indice di un minore impegno difensivo, ma non giustifica automaticamente la compensazione. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato. Il Collegio ha altresì disposto la riduzione del quantum dovuto in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, escludendo l’importo relativo alle spese legali del giudizio di merito, già corrisposto dal Ministero. Le spese del grado di appello sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato dal TAR per la previsione della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione della sentenza ottemperanda.
Esprime il principio generale della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Consente la compensazione delle spese nei limiti riconosciuti dall’ordinamento, che non ricorrono per il solo carattere seriale del contenzioso.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
Rileva ai fini della liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
La non particolare complessità della controversia e il minore impegno difensivo possono giustificare la riduzione dell’importo delle spese liquidate, non la loro integrale compensazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di giudizio costituisce una deroga al principio generale della soccombenza e richiede ragioni giustificative riconducibili alle ipotesi previste dall’ordinamento o alla particolare novità, complessità o peculiarità della controversia.
- La serialità del contenzioso, considerata isolatamente, non costituisce una ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese; può invece rilevare nella quantificazione del compenso quale indice di un minore impegno difensivo.
- La statuizione sulle spese è sindacabile in appello quando risulti illogica o erronea in rapporto alla motivazione adottata, alla regola della soccombenza e alle circostanze concrete del giudizio.
- La non particolare complessità della controversia può giustificare la liquidazione delle spese in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari, purché il compenso resti proporzionato all’importanza dell’opera professionale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il quantum dovuto in esecuzione della sentenza deve essere diminuito degli importi già corrisposti dall’amministrazione nelle more del giudizio, comprese le spese legali liquidate nella sentenza ottemperanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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