Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace di Palermo, di un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Palermo nei confronti del ricorrente. Il Giudice di pace respingeva l'opposizione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto; tuttavia, il ricorso non risultava depositato e veniva iscritto a ruolo solo su iniziativa del Ministero resistente tramite controricorso. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine prescritto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non era stato effettuato il deposito richiesto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.; il giudizio era stato iscritto a ruolo soltanto a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero e ha dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    La mancata effettuazione del deposito del ricorso determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta solo per iniziativa della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza dei presupposti di legge, va dichiarata la sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nei termini e con le forme previste costituisce un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'iscrizione a ruolo dell'impugnazione ad iniziativa della parte resistente non sana il mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, il ricorrente va normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
  • Quando ricorrono i presupposti normativi, la declaratoria di improcedibilità comporta anche la rilevazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.