Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace di Palermo, di un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Palermo nei confronti del ricorrente. Il Giudice di pace respingeva l'opposizione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto; tuttavia, il ricorso non risultava depositato e veniva iscritto a ruolo solo su iniziativa del Ministero resistente tramite controricorso. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nel termine prescritto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non era stato effettuato il deposito richiesto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.; il giudizio era stato iscritto a ruolo soltanto a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero e ha dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata effettuazione del deposito del ricorso determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, anche quando l'iscrizione a ruolo sia avvenuta solo per iniziativa della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza dei presupposti di legge, va dichiarata la sussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso nei termini e con le forme previste costituisce un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'iscrizione a ruolo dell'impugnazione ad iniziativa della parte resistente non sana il mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, il ricorrente va normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
- Quando ricorrono i presupposti normativi, la declaratoria di improcedibilità comporta anche la rilevazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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