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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29763/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che la censura sulla pena tendeva a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, non essendo emersi arbitrio o manifesta illogicità nella determinazione sanzionatoria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 1 ottobre 2024. Dal testo emerge un solo motivo, incentrato sulla graduazione della pena e sulla sua ritenuta incongruità: il ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione della pena inflitta, comprensiva della pena base e degli aumenti o diminuzioni per le circostanze. La Corte di cassazione rileva che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; pertanto la censura è inammissibile quando sollecita una nuova valutazione di merito della congruità della pena, salvo che la pena sia frutto di mero arbitrio o di motivazione manifestamente illogica. Nel caso concreto, la pena era stata fissata in misura prossima al minimo edittale e sorretta da congrua motivazione sulla gravità del fatto, circostanza che escludeva il vizio denunciato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    norma richiamata come criterio per la determinazione della pena base da parte del giudice di merito, nell'esercizio della sua discrezionalità

  • art. 133 c.p.

    norma richiamata come parametro per la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'agente

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La graduazione della pena, incluse le variazioni per aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione della congruità della pena, senza evidenziare un vizio di motivazione realmente decisivo.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando la sanzione è contenuta in prossimità del minimo edittale e il giudice abbia dato conto, sia pure sinteticamente, della gravità del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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