Cassazione Penale, Sentenza n. 27241/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con diverse censure: Toni Spinelli ha contestato la mancanza di motivazione sulla ricettazione (sostenendo prova della legittima acquisizione dei capi), la possibile riconduzione del fatto a incauto acquisto (art. 712 c.p.) o all'ipotesi attenuata di ricettazione, e la determinazione della pena; Paolo Porreca ha censurato l'applicazione della recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) ritenendola infondata e produttiva di prescrizione per taluni capi, la carenza di prove della truffa (in particolare del profitto) e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; Alfredo Di Giovanni ha dedotto prescrizione, mancata prova della sua responsabilità per la ricettazione (e quindi assenza del reato presupposto) e la sussistenza di ipotesi attenuate/attenuanti (art. 648, comma 4; art. 62 n.4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e perché manifestamente infondati. Ha confermato, indirettamente, l'impianto probatorio emerso in primo e secondo grado (conferma delle responsabilità così come decise in appello), rilevando che molte delle censure erano generiche o introducevano fatti nuovi non valutati in appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile Wind Tre S.p.A.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1
Richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Indica le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la genericità e la mancata devoluzione di questioni al giudice d'appello.
Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 712 cod. pen. (incauto acquisto)
Norma contravvenzionale evocata da un ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto rispetto alla ricettazione; la Corte ha ritenuto la questione estranea o non prospettata in appello.
art. 648 cod. pen., comma 4 (ipotesi attenuata di ricettazione)
Richiamata come possibile fattispecie attenuata rispetto alla ricettazione; la valutazione sulla qualificazione del fatto è rimessa al merito e non è stata ritenuta fondante per la cassazione.
Attenuante per il valore economico esiguo del fatto; i giudici di merito hanno valutato il danno complessivo e rifiutato il riconoscimento richiesto in via estensiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e devoluti al giudice d'appello; censure generiche sono inammissibili.
- Non è possibile introdurre in cassazione fatti, mezzi di prova o argomentazioni nuove che non siano stati dedotti e discussi in appello.
- Le questioni non valutate o non decise dal giudice di appello non possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
- La contestazione della qualificazione giuridica (es. ricettazione vs incauto acquisto o ricettazione attenuata) deve essere trattata e motivata nei gradi di merito; la cassazione non sostituisce il sindacato sul merito probatorio quando la motivazione di merito è logica e coerente.
- La prova del possesso di beni oggetto di reato impone al possessore di giustificarne la provenienza; l'assenza di documentazione può legittimare la condanna per ricettazione.
- La contestazione dell'applicazione della recidiva va tempestivamente sollevata e motivata nei gradi di merito; non può essere dedotta ex novo in cassazione se il giudice d'appello non vi si è pronunciato.
- In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle Ammende.
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