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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27241/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con diverse censure: Toni Spinelli ha contestato la mancanza di motivazione sulla ricettazione (sostenendo prova della legittima acquisizione dei capi), la possibile riconduzione del fatto a incauto acquisto (art. 712 c.p.) o all'ipotesi attenuata di ricettazione, e la determinazione della pena; Paolo Porreca ha censurato l'applicazione della recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) ritenendola infondata e produttiva di prescrizione per taluni capi, la carenza di prove della truffa (in particolare del profitto) e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; Alfredo Di Giovanni ha dedotto prescrizione, mancata prova della sua responsabilità per la ricettazione (e quindi assenza del reato presupposto) e la sussistenza di ipotesi attenuate/attenuanti (art. 648, comma 4; art. 62 n.4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e perché manifestamente infondati. Ha confermato, indirettamente, l'impianto probatorio emerso in primo e secondo grado (conferma delle responsabilità così come decise in appello), rilevando che molte delle censure erano generiche o introducevano fatti nuovi non valutati in appello. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile Wind Tre S.p.A.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1

    Richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Indica le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la genericità e la mancata devoluzione di questioni al giudice d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 712 cod. pen. (incauto acquisto)

    Norma contravvenzionale evocata da un ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto rispetto alla ricettazione; la Corte ha ritenuto la questione estranea o non prospettata in appello.

  • art. 648 cod. pen., comma 4 (ipotesi attenuata di ricettazione)

    Richiamata come possibile fattispecie attenuata rispetto alla ricettazione; la valutazione sulla qualificazione del fatto è rimessa al merito e non è stata ritenuta fondante per la cassazione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante per il valore economico esiguo del fatto; i giudici di merito hanno valutato il danno complessivo e rifiutato il riconoscimento richiesto in via estensiva.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e devoluti al giudice d'appello; censure generiche sono inammissibili.
  • Non è possibile introdurre in cassazione fatti, mezzi di prova o argomentazioni nuove che non siano stati dedotti e discussi in appello.
  • Le questioni non valutate o non decise dal giudice di appello non possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
  • La contestazione della qualificazione giuridica (es. ricettazione vs incauto acquisto o ricettazione attenuata) deve essere trattata e motivata nei gradi di merito; la cassazione non sostituisce il sindacato sul merito probatorio quando la motivazione di merito è logica e coerente.
  • La prova del possesso di beni oggetto di reato impone al possessore di giustificarne la provenienza; l'assenza di documentazione può legittimare la condanna per ricettazione.
  • La contestazione dell'applicazione della recidiva va tempestivamente sollevata e motivata nei gradi di merito; non può essere dedotta ex novo in cassazione se il giudice d'appello non vi si è pronunciato.
  • In caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle Ammende.

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