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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22030/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rideterminato direttamente la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa, ritenendo errata la quantificazione della pena effettuata dal Tribunale e applicando correttamente la diminuzione prevista per il rito abbreviato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce deducendo la violazione di legge per l'erronea determinazione della pena finale, soprattutto in relazione all'applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato dall'art. 442 cod. proc. pen.; ha chiesto l'annullamento limitato alla rideterminazione della pena nella misura di mesi dieci, giorni venti di reclusione e euro 229,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato quale norma di concorso di persone nel reato; usato per descrivere la fattispecie insieme all'art. 648 cod. pen.

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo che definisce il reato ascritto all'imputato (ricettazione); la condanna rimane confermata quanto alla responsabilità, ma la questione principale del ricorso riguarda la pena.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse calcolato erroneamente la diminuzione e ha rideterminato la pena applicando correttamente l'art. 442.

Massime di principio

  • Se la determinazione numerica della pena è errata (ad es. calcolo della diminuzione per il rito abbreviato), la Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla pena e rideterminarla senza rinvio quando i criteri per il calcolo sono chiari e non è necessaria una nuova istruttoria.
  • L'appello in cassazione del Procuratore generale può essere indirizzato anche solo alla corretta applicazione di norme processuali che incidono sulla misura della pena (es. art. 442 c.p.p.), non necessariamente sulla rinnovazione della valutazione probatoria.
  • Quando la motivazione del giudice di merito mostra errori formali o di calcolo nella quantificazione della pena, è sufficiente per Cassazione annullare parzialmente la decisione e procedere a ricostruire la misura della pena secondo le regole di diritto vigenti.
  • La Corte interviene a correggere la sola parte affetta da vizio (quale la pena) se il resto della decisione (accertamento della responsabilità e delle circostanze) è fondato e non necessita di nuovi accertamenti.
  • Per evitare riforme o annullamenti limitati, il giudice di merito deve esplicitare con chiarezza il calcolo della pena base, le eventuali aggravanti/attenuanti e l'applicazione di diminuzioni come quella prevista dall'art. 442 c.p.p.

Testo integrale

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