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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12739/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame) del 17/08/2022 che aveva annullato parzialmente il provvedimento del GIP del 6/7/2022: il ricorso di Martino contestava la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al capo A) (concorso esterno/partecipazione a associazione mafiosa) e la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori, nonché l'erronea qualificazione dei fatti come concorso esterno. Inoltre si censurava la valutazione delle intercettazioni e la mancata considerazione del sequestro delle aziende rispetto alle esigenze cautelari. Il Pubblico Ministero aveva invece impugnato la derubricazione da partecipazione ad associazione mafiosa a concorso esterno e l'annullamento del capo P) (autoriciclaggio), sostenendo che il rapporto sinallagmatico era stabile e che vi fosse in realtà contributo continuativo e rilevante dell'indagato alla associazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso di Martino fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio per l'illogicità delle valutazioni del Tribunale riguardo alla gravità indiziaria e alla riqualificazione in concorso esterno. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile perché formulato come mera valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio e non confrontandosi con le specifiche difformità probatorie notate dal Tribunale. In sintesi, la Corte ha ritenuto il quadro indiziario complessivamente debole e incongruo a sostenere né l'imputazione originaria di partecipazione organica all'associazione mafiosa né la diversa ipotesi di concorso esterno; ha quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata (cioè della conferma della custodia cautelare nei termini in cui era stata ritenuta gravemente indiziata la condotta) secondo quanto esposto nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La norma sul concorso nel reato è richiamata per inquadrare il 'concorso esterno' in associazione mafiosa; la Corte evidenzia che tale fattispecie richiede l'assenza di "affectio societatis" eppure una rilevanza causale oggettiva e soggettiva del contributo esterno al mantenimento/rafforzamento dell'associazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione mafiosa e le aggravanti; la Corte distingue nettamente la partecipazione organica prevista da questa norma dal concorso esterno, sottolineando l'infungibilità probatoria tra le due ipotesi

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte prende atto dell'applicazione della presunzione ma valuta che, alla luce della debolezza probatoria, le esigenze cautelari non possono essere fondate su deduzioni logiche incongrue

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica di una condotta (es. da partecipazione organica a concorso esterno) non è consentita se fondata sugli stessi elementi probatori che sono stati ritenuti nel loro complesso insufficienti: le fattispecie sono alternative e non fungibili
  • Per integrare il concorso esterno in associazione mafiosa non è sufficiente la mera contiguità o la percezione di vantaggi: è necessaria la prova di un rapporto sinallagmatico concreto e di una rilevanza causale del contributo esterno al mantenimento o rafforzamento dell'associazione
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pentiti) possono essere utilizzate come riscontro reciproco solo se sono precise, non ambigue e corroborate da elementi di riscontro esterni; dichiarazioni remote nel tempo e de relato richiedono particolare cautela
  • La distanza temporale tra episodi (es. venti anni) e l'episodicità di apporti economici riducono il valore probatorio ai fini dell'inquadramento come concorso esterno, salvo che non venga dimostrata la rilevanza causale di tali apporti per la sopravvivenza o il rafforzamento dell'associazione
  • La distinzione tra vittima di estorsione e imprenditore colluso è essenziale: pagamenti estorsivi non possono di per sé essere trasformati in prova di accordi sinallagmatici senza specifiche indicazioni su vantaggi derivanti dall'accordo
  • Per il reato di autoriciclaggio occorre l'accertamento dei proventi illeciti e della loro riconducibilità alle attività criminose presupposte; l'assenza di prova dei reati presupposti esclude la configurabilità dell'autoriciclaggio
  • In sede cautelare, l'esistenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, persistenza delle condotte) deve essere sorretta da un quadro indiziario solido e non da deduzioni speculative; provvedimenti patrimoniali (sequestri) possono incidere sulla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari

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