Cassazione Penale, Sentenza n. 12739/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame) del 17/08/2022 che aveva annullato parzialmente il provvedimento del GIP del 6/7/2022: il ricorso di Martino contestava la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al capo A) (concorso esterno/partecipazione a associazione mafiosa) e la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori, nonché l'erronea qualificazione dei fatti come concorso esterno. Inoltre si censurava la valutazione delle intercettazioni e la mancata considerazione del sequestro delle aziende rispetto alle esigenze cautelari. Il Pubblico Ministero aveva invece impugnato la derubricazione da partecipazione ad associazione mafiosa a concorso esterno e l'annullamento del capo P) (autoriciclaggio), sostenendo che il rapporto sinallagmatico era stabile e che vi fosse in realtà contributo continuativo e rilevante dell'indagato alla associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso di Martino fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio per l'illogicità delle valutazioni del Tribunale riguardo alla gravità indiziaria e alla riqualificazione in concorso esterno. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile perché formulato come mera valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio e non confrontandosi con le specifiche difformità probatorie notate dal Tribunale. In sintesi, la Corte ha ritenuto il quadro indiziario complessivamente debole e incongruo a sostenere né l'imputazione originaria di partecipazione organica all'associazione mafiosa né la diversa ipotesi di concorso esterno; ha quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata (cioè della conferma della custodia cautelare nei termini in cui era stata ritenuta gravemente indiziata la condotta) secondo quanto esposto nella motivazione.
Norme richiamate
La norma sul concorso nel reato è richiamata per inquadrare il 'concorso esterno' in associazione mafiosa; la Corte evidenzia che tale fattispecie richiede l'assenza di "affectio societatis" eppure una rilevanza causale oggettiva e soggettiva del contributo esterno al mantenimento/rafforzamento dell'associazione
Norma che definisce l'associazione mafiosa e le aggravanti; la Corte distingue nettamente la partecipazione organica prevista da questa norma dal concorso esterno, sottolineando l'infungibilità probatoria tra le due ipotesi
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata in ordine alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte prende atto dell'applicazione della presunzione ma valuta che, alla luce della debolezza probatoria, le esigenze cautelari non possono essere fondate su deduzioni logiche incongrue
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica di una condotta (es. da partecipazione organica a concorso esterno) non è consentita se fondata sugli stessi elementi probatori che sono stati ritenuti nel loro complesso insufficienti: le fattispecie sono alternative e non fungibili
- Per integrare il concorso esterno in associazione mafiosa non è sufficiente la mera contiguità o la percezione di vantaggi: è necessaria la prova di un rapporto sinallagmatico concreto e di una rilevanza causale del contributo esterno al mantenimento o rafforzamento dell'associazione
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pentiti) possono essere utilizzate come riscontro reciproco solo se sono precise, non ambigue e corroborate da elementi di riscontro esterni; dichiarazioni remote nel tempo e de relato richiedono particolare cautela
- La distanza temporale tra episodi (es. venti anni) e l'episodicità di apporti economici riducono il valore probatorio ai fini dell'inquadramento come concorso esterno, salvo che non venga dimostrata la rilevanza causale di tali apporti per la sopravvivenza o il rafforzamento dell'associazione
- La distinzione tra vittima di estorsione e imprenditore colluso è essenziale: pagamenti estorsivi non possono di per sé essere trasformati in prova di accordi sinallagmatici senza specifiche indicazioni su vantaggi derivanti dall'accordo
- Per il reato di autoriciclaggio occorre l'accertamento dei proventi illeciti e della loro riconducibilità alle attività criminose presupposte; l'assenza di prova dei reati presupposti esclude la configurabilità dell'autoriciclaggio
- In sede cautelare, l'esistenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, persistenza delle condotte) deve essere sorretta da un quadro indiziario solido e non da deduzioni speculative; provvedimenti patrimoniali (sequestri) possono incidere sulla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari
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