Cassazione Penale, Ordinanza n. 08486/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e già motivatamente respinti, nonché generici e assertivi, senza una reale critica alle argomentazioni della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. L'imputato deduceva, in sostanza, la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi richiamati in tema di valutazione della recidiva, anche in relazione alla distanza temporale dai precedenti e alla tipologia dei reati, e che non avrebbe dato adeguato rilievo alla non particolare gravità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che le censure si limitavano a riproporre in modo generico le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i plurimi precedenti penali, anche specifici, l'ultimo dei quali risalente all'anno precedente il fatto, la spiccata insensibilità dell'imputato alle prescrizioni impostegli, la sua forte pericolosità sociale e l'assenza di elementi favorevoli a una prognosi positiva o al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso non ne contesta la sussistenza in sé, ma solo il trattamento sanzionatorio e la valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche.
richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è stata esclusa per l'assenza di elementi favorevoli e per la valutazione negativa della personalità dell'imputato.
base del capo consequenziale di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
norma evocata implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per mera riproposizione delle doglianze di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi in modo specifico con gli argomenti della sentenza impugnata.
- La censura di vizio motivazionale non può risolversi in affermazioni generiche o assertive sulla pretesa illogicità della decisione, occorrendo una critica puntuale della ratio decidendi.
- La valutazione sulla recidiva e sulle attenuanti generiche è legittimamente sorretta dal richiamo ai precedenti penali, anche specifici e recenti, alla persistente insensibilità dell'imputato alle prescrizioni e all'assenza di elementi prognostici favorevoli.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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