Cassazione Civile, Ordinanza n. 20436/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto qualificato inizialmente come apprendistato, poi contestato dalla lavoratrice, che aveva chiesto l’accertamento della subordinazione per un periodo più ampio, la declaratoria di nullità del contratto di apprendistato per difetto di formazione, il riconoscimento dell’orario a tempo pieno e il pagamento delle differenze retributive, oltre a contestare la cessazione del rapporto come illegittima. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la subordinazione solo dal 5.11.2013, dichiarato la nullità dell’apprendistato per carenza di attività formativa, accertato un orario di 40 ore settimanali e condannato il datore al pagamento delle differenze retributive, ritenendo non giustificata l’espulsione e applicando però la tutela obbligatoria. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha respinto la domanda di impugnazione del recesso, ritenendo applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. a), L. n. 183/2010, e ha confermato il resto, regolando le spese per metà. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 102 c.p.c. e l’omessa pronuncia/valutazione circa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, sostenendo che la domanda introduttiva conteneva anche una richiesta di regolarizzazione contributiva; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91, 92, 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, contestando la compensazione parziale delle spese nella misura del 50% nonostante l’accoglimento solo parziale delle domande avversarie e il rigetto della domanda sul TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la violazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS perché la domanda di regolarizzazione contributiva era rimasta priva di decisione nel primo grado e non era stata reiterata in appello, sicché doveva intendersi abbandonata; non essendovi stata alcuna statuizione di condanna verso l’INPS, la sentenza di merito non era a quest’ultimo opponibile e non richiedeva l’integrazione del contraddittorio. Quanto alle spese, ha ritenuto corretto il nuovo regolamento operato dalla Corte d’appello dopo la parziale riforma della sentenza di primo grado, richiamando il principio per cui il giudice di secondo grado può rideterminare d’ufficio le spese in caso di riforma totale o parziale e la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa o per ragioni manifestamente illogiche, qui insussistenti. Perciò il ricorso è stato respinto con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’integrità del contraddittorio non è violata quando la domanda verso il terzo non sia stata oggetto di decisione e risulti sostanzialmente abbandonata; in tal caso non vi è necessità di integrare il contraddittorio.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge sui motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per il dedotto omesso esame di circostanze decisive.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma il giudice può rideterminare le spese in appello se riforma la sentenza impugnata.
La compensazione totale o parziale delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dall’ordinamento.
È richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa alcun vizio nella valutazione delle prove.
È richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte conferma la valutazione del materiale probatorio operata dal merito.
art. 32, comma 3, lett. a), L. n. 183/2010
La domanda di impugnazione del recesso è stata ritenuta soggetta al regime decadenziale previsto per specifiche controversie sul licenziamento/recesso.
È la norma processuale indicata per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di un vizio di integrità del contraddittorio è infondata se la domanda nei confronti del terzo non ha ricevuto alcuna statuizione e risulta non coltivata nei gradi successivi: in tal caso il terzo non è inciso dal decisum e non occorre integrare il contraddittorio.
- In appello il giudice può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese quando riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, perché le spese vanno ripartite in base all’esito complessivo della lite.
- La compensazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se viola il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa o se è sorretta da motivazioni manifestamente illogiche.
- Quando una domanda accessoria non viene decisa in primo grado e non viene riproposta in appello, la sua sorte processuale può essere considerata di abbandono, con conseguente esclusione di ulteriori effetti processuali derivanti da essa.
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