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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01903/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena su richiesta delle parti in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il mancato esame delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. Il ricorso mirava quindi a contestare la correttezza della qualificazione del fatto e la possibilità di un proscioglimento immediato nonostante il patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando la qualificazione sia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, e che tale verifica va compiuta solo sulla base dell'imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso. Nel caso concreto, il vizio denunciato non emergeva. Ha inoltre ritenuto il ricorso generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della qualificazione contestata e della sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere il mancato esame delle cause di proscioglimento immediato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la decisione de plano sull'inammissibilità del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come limite oggettivo e soggettivo alla proponibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'erroneità emerga in modo immediato e macroscopico dal capo di imputazione e dalla motivazione sintetica della decisione.
  • Il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica, in caso di patteggiamento, non può risolversi in una rivalutazione del merito o in una verifica estesa del fatto, ma deve restare ancorato agli atti essenziali del procedimento indicati dalla giurisprudenza richiamata.
  • Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile quando è generico o quando è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non supera da sola i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento se non si dimostra una causa di proscioglimento immediatamente percepibile dagli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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