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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15832/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tredici motivi di impugnazione: nullità per omessa notifica dell'udienza d'appello (art. 157 c. 8-bis c.p.p.), mancata assunzione di prova decisiva, vizi di motivazione e travisamento probatorio riguardo alla ricostruzione del sinistro (visibilità reciproca, punto d'impatto, calcolo delle velocità, metodo del consulente tecnico del P.M. e della difesa), contestazione dell'ammissibilità dell'appello delle parti civili sui profili degli effetti civili e delle attenuanti generiche, richiesta di diversa ripartizione della percentuale di responsabilità (la difesa proponeva una maggiore responsabilità del motociclista, fino al 60/70%), censura della sanzione amministrativa accessoria ritenuta eccessiva. La difesa ha inoltre depositato motivi nuovi relativi a più profili tecnici (terzo, sesto, nono, decimo, undicesimo e tredicesimo motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le notifiche per l'udienza d'appello fossero state regolarmente effettuate sia al domicilio dell'imputato sia al difensore, escludendo violazione del contraddittorio. Quanto al merito tecnico, la Corte ha condiviso la completezza e il rigore dell'elaborato del consulente del pubblico ministero: punto d'urto, tracce di frenata e loro compatibilità con la moto della vittima, calcolo delle velocità (tenendo conto massa, energie dissipate, lunghezza delle frenate e tempo di reazione) sono stati ritenuti corretti; il metodo di confronto con crash test è stato ritenuto applicabile e giustificato. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure che in sostanza chiedevano una rivalutazione delle risultanze di fatto già accertate in entrambi i gradi di merito, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità a sindacare valutazioni tecniche e probatorie conformi. Sulla condotta, è stata confermata la violazione della regola cautelare di cui all'art. 145 c.1 c.d.s. (prudenza in prossimità di intersezione) e rigettata la tesi difensiva basata sull'art. 154 c.d.s.; la visuale dell'imputato è stata ritenuta libera e la mancata arresto prima della svolta non adeguata alla prudenza richiesta. La ripartizione delle responsabilità è stata confermata con contributo causale della vittima pari al 30%, ritenuto non assorbente. La misura della sanzione amministrativa accessoria è stata ritenuta congrua. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna solidale del ricorrente e del responsabile civile UnipolSai al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite (tra cui la liquidazione per Ritorto Maurizio, Celona Giusi e Ritorto Filippo pari a euro 4.800,00 oltre accessori, come specificato).

Norme richiamate

  • art. 145 codice della strada

    La norma sulla prudenza in prossimità delle intersezioni è stata ritenuta applicabile alla svolta contestata: non era sufficiente ridurre la velocità, ma era necessario arrestarsi prima della svolta per verificare l'assenza di altri veicoli. L'obbligo di arrestarsi, pur non esplicitamente previsto dall'art. 154, rientra nell'obbligo generale di prudenza previsto dall'art. 145 a seconda delle specificità del caso.

  • art. 154 codice della strada

    La difesa aveva invocato questa norma (svolta a sinistra) per sostenere che non fosse previsto l'arresto prima della svolta; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la regola cautelare applicabile fosse quella dell'art. 145 e non potesse essere readotta in termini assoluti per giustificare la condotta dell'imputato.

  • art. 157 c. 8-bis codice di procedura penale

    Richiamato nella doglianza iniziale sulla notifica dell'atto che disponeva la dichiarazione del difensore; la Corte ha ritenuto la notifica avvenuta regolarmente e la doglianza infondata.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Applicata per la condanna alle spese a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 576 codice di procedura penale

    E' richiamato nel corpo della decisione giurisprudenziale richiamata dalla Corte (principi relativi al potere del giudice d'impugnazione di decidere anche su capi non precedentemente statuìti), a giustificazione dell'ammissibilità dell'impugnazione delle parti civili sugli effetti civili.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione complessiva del materiale probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti accertati in entrambi i gradi di merito sono, di norma, inammissibili.
  • I giudizi tecnici del consulente del P.M., se esaurientemente motivati e sottoposti al contraddittorio, trovano ampia deferenza da parte del giudice di merito; per ottenerne la disapplicazione è necessario dimostrare vizi specifici e rilevanti nel metodo o nella ricostruzione, non semplici alternative ricostruttive.
  • In vicende di circolazione stradale la regola generale di prudenza in prossimità delle intersezioni (art. 145 c.d.s.) può imporre anche l'arresto preventivo prima di una svolta quando le circostanze lo richiedono; la disciplina della svolta (art. 154) non esclude il dovere di adottare tutte le misure necessarie per evitare il rischio concreto.
  • L'appello della parte civile è ammissibile anche con riferimento agli effetti civili della sentenza penale (anche se l'atto di impugnazione contiene richieste diverse o aggiuntive), quando sia dedotta in concreto l'alterazione degli effetti patrimoniali derivanti dalla diversa ripartizione di responsabilità.
  • La determinazione delle sanzioni amministrative accessorie rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità verifica solo la congruità e la motivazione, non imponendo un'esposizione analitica di tutti i criteri adottati.

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