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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32471/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto autore di una rapina sulla base, tra l'altro, della corrispondenza tra la mascherina, gli occhiali da sole e le scarpe da ginnastica indossati dall'autore del fatto e quelli riferibili all'imputato. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha denunciato travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'informativa di polizia giudiziaria dell'8 aprile 2021 non avrebbe attestato tali elementi nei termini indicati dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 c.p.p., assumendo che la motivazione fosse apparente e non si confrontasse con specifiche doglianze dell'atto d'appello, relative in particolare alla tempistica del riconoscimento fotografico e all'esito della perquisizione domiciliare. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., ha censurato la violazione degli artt. 81 e 102 c.p. e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con un diverso reato di tentata rapina oggetto di separata sentenza. La Corte ha inoltre rilevato la tardività della memoria difensiva depositata il 6 luglio 2026, a un giorno dall'udienza fissata per il 7 luglio 2026, in violazione del termine previsto dall'art. 611 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché prospettava non un reale travisamento della prova, ma una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione di elementi indiziari effettivamente esistenti; inoltre, la doppia conforme rendeva le decisioni di merito un unico corpo argomentativo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione complessiva della sentenza aveva individuato gli elementi ritenuti decisivi per l'identificazione dell'imputato, sicché non era necessaria una risposta espressa a ogni singola deduzione difensiva. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva escluso, con valutazione di fatto sintetica ma non illogica, l'unicità del disegno criminoso, valorizzando l'abitualità nel reato, la pericolosità sociale e la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. La memoria difensiva è stata considerata tardiva e non qualificabile come replica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    travisamento della prova per contraddittorietà della motivazione

    Il travisamento della prova ricorre quando il giudice fonda la decisione su un dato probatorio inesistente o attribuisce a una prova un contenuto incontestabilmente diverso da quello reale; non ricorre quando si contesta soltanto il significato dimostrativo attribuito a elementi probatori esistenti.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen.

    La censura di motivazione apparente non è fondata quando la complessiva struttura argomentativa della sentenza consente di ricostruire il rigetto delle doglianze difensive, anche senza una risposta espressa a ciascuna di esse.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione della sentenza può risultare anche dalla complessiva struttura argomentativa, purché siano comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 546 c.p.p.

    La sentenza non è affetta dal vizio denunciato quando espone sufficientemente gli elementi decisivi posti a fondamento della decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    violazione degli artt. 81 e 102 cod. pen. e vizio di motivazione

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dai giudici di merito.

  • art. 81 c.p.

    Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso; la relativa valutazione, se adeguatamente motivata, costituisce apprezzamento di fatto non sovrapponibile in sede di legittimità.

  • art. 102 c.p.

    La norma è richiamata nel motivo relativo alla continuazione e alla valutazione dell'abitualità nel reato.

  • art. 611 c.p.p.

    deposito di memorie e motivi nuovi entro il quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza

    Le memorie e i motivi nuovi devono essere depositati entro il termine previsto dalla norma; una memoria depositata oltre tale termine non può essere presa in considerazione. La replica presuppone inoltre il previo deposito di memorie di controparte e soggiace al termine più breve previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova deducibile in cassazione sussiste soltanto quando la decisione di merito si fondi su un dato probatorio inesistente oppure attribuisca a una prova un contenuto oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale; non integra tale vizio la contestazione del significato dimostrativo attribuito dal giudice a elementi probatori esistenti.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura, anche se logicamente possibile, alla valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito.
  • In presenza di una doppia conforme sul punto oggetto di censura, le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado si integrano in un unico corpo argomentativo, rafforzando i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento e sulla valutazione della prova.
  • Non sussiste motivazione apparente quando il rigetto delle deduzioni difensive risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, anche se il giudice non abbia risposto espressamente a ogni singola argomentazione prospettata con l'impugnazione.
  • L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione costituisce una valutazione di fatto; se sorretta da motivazione non illogica, essa non è sostituibile in cassazione con una diversa interpretazione degli stessi elementi già valutati dai giudici di merito.
  • La memoria difensiva depositata oltre il quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza non può essere presa in considerazione; la qualificazione come replica richiede il previo deposito di memorie di controparte e il rispetto del relativo termine.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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