Cassazione Penale, Ordinanza n. 37090/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 27 novembre 2023 alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche. La condanna riguardava il reato previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, per fatti commessi a Catania tra aprile 2020 e settembre 2021. Con il primo motivo la ricorrente contestava la conferma della responsabilità, sostenendo una diversa lettura delle prove; la sentenza di merito aveva ritenuto che fosse consapevole della falsità della dichiarazione resa, relativa all’omessa comunicazione della condanna definitiva del coniuge per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il primo sollecitava una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità, mentre la ricostruzione dei giudici di merito sulla consapevolezza della mendacia era adeguatamente motivata. Il secondo riproponeva una questione già esaminata in appello: la sollecitazione difensiva era stata ritenuta generica e non risultavano evidenti i presupposti dell’art. 131-bis c.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; resta ferma la condanna confermata in appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019
la ricorrente non fosse consapevole della natura mendace della dichiarazione da lei resa rispetto all'omessa comunicazione della condanna definitiva subita dal coniuge Orazio Carbonaro per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.
La disposizione è applicata alla dichiarazione mendace concernente l’omessa comunicazione della condanna definitiva del coniuge; la Corte ritiene non utilmente contestata in cassazione la valutazione di merito sulla consapevolezza della falsità.
non emergendo del resto l'evidenza dei presupposti applicativi dell'art. 131 bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconoscibile quando i relativi presupposti non emergono in modo evidente; nel caso concreto, inoltre, la richiesta difensiva era stata ritenuta generica.
alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, nella misura determinata dalla Corte, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie contrapponendo alla ricostruzione dei giudici di merito una lettura alternativa, quando la motivazione impugnata sia adeguata e non manifestamente illogica.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata se ripropone una questione già esaminata in appello e non indica specificamente elementi idonei a dimostrare i presupposti della causa di non punibilità; questi ultimi devono emergere in modo evidente.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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