Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26957/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 650 c.p., sostenendo che l'inottemperanza all'obbligo di presentazione previsto nell'ambito di una misura cautelare personale non può integrare la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., dovendo la violazione dar luogo esclusivamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 c.p.p.; in sostanza contesta la configurabilità del reato ex art. 650 c.p. rispetto a fatti riconducibili all'esecuzione di misure cautelari personali

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione delle prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali non configura la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., ma può dar luogo solamente alla conseguenza processuale prevista dall'art. 276 c.p.p.; per tali ragioni la sentenza di merito è annullata senza rinvio

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità)

    La Corte afferma che l'art. 650 c.p. non è applicabile qualora la condotta consista nella violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali (es. obbligo di presentazione); in tali ipotesi non si configura la contravvenzione prevista da tale norma

  • art. 276 cod. proc. pen.

    La violazione di prescrizioni relative all'esecuzione di misure cautelari personali può dar luogo esclusivamente alle conseguenze di ordine processuale previste dall'art. 276 c.p.p.; la norma disciplina gli effetti processuali derivanti dall'inottemperanza alle prescrizioni cautelari

  • art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto)

    Richiamata nella sentenza di merito come base per l'assoluzione di primo grado per tenuità; nella decisione di legittimità è menzionata ma non rilevante per l'esito finale, che si fonda sull'insussistenza della fattispecie come reato

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (sentenza di non doversi procedere o assoluzione per specifici motivi)

    Richiamato nella sentenza di merito quale disposto procedurale sottostante l'assoluzione pronunziata dal Tribunale; la Corte di legittimità annulla tuttavia la sentenza di merito per insussistenza del reato, non per applicazione di questa norma

  • Giurisprudenza di legittimità consolidata (es. Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996 e succ.)

    La Corte conferma l'orientamento consolidato secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. non è configurabile quando la violazione concerne prescrizioni di misure cautelari personali; la violazione deve essere valutata nei termini processuali previsti dall'art. 276 c.p.p.

Massime di principio

  • La mancata osservanza di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali (es. obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) non costituisce, di regola, la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.; va valutata alla luce delle conseguenze processuali previste dall'art. 276 c.p.p.
  • Se il fatto è direttamente riconducibile all'esecuzione di una misura cautelare personale, gli organi giudiziari devono evitare di qualificare la condotta come reato comune ex art. 650 c.p. e verificare invece l'applicabilità delle sanzioni o delle misure processuali previste per l'inottemperanza alla misura cautelare
  • La presenza di pronunce di merito che sanzionino penalmente in termini di contravvenzione condotte inerenti a misure cautelari è suscettibile di annullamento in Cassazione, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale contrario
  • In casi simili è opportuno verificare documentalmente se la prescrizione violata attiene all'ordine pubblico generale (che potrebbe integrarne una fattispecie autonoma) oppure è strumentale all'esecuzione della misura cautelare (e quindi rientra nell'ambito dell'art. 276 c.p.p.)
  • Per la difesa, rilevare e sottolineare la natura esecutiva/strumentale della prescrizione cautelare è centrale per evitare che la condotta venga qualificata come contravvenzione ex art. 650 c.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.