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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19885/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due articolazioni: 1) motivo originario - vizio di nullità per presunta violazione delle norme processuali a pena di nullità (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., e disposizione emergenziale art. 23 / art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in legge n. 176/2020) a causa della tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale (arrivate al difensore il 29/4/2022, a quattro giorni dall'udienza del 4/5/2022), con conseguente pretesa lesione del diritto di difesa e richiesta di differimento dell'udienza; 2) motivo nuovo - contestuale deduzione che, per effetto della modifica normativa (d.lgs. n. 150/2022) il reato di furto ascritto è divenuto procedibile a querela (art. 624 c.p., comma 3, novellato), e che l'offesa (COIN S.p.A.) non ha proposto querela, chiedendo annullamento per sopravvenuta non procedibilità o, in subordine, rinvio della trattazione per consentire l'eventuale esercizio della querela (richiesta di differimento fino a tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 199/2022).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero, nell'ambito del giudizio d'appello celebrato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020, non determina automaticamente nullità in assenza di una specifica dimostrazione del concreto pregiudizio per la difesa; nel caso concreto la difesa non ha indicato alcun concreto pregiudizio e ha comunque argomentato nel merito contro la brevissima requisitoria; b) l'inammissibilità dell'impugnazione originaria impedisce di valorizzare il motivo nuovo relativo alla sopravvenuta procedibilità a querela: secondo i principi delle Sezioni Unite, la sopravvenuta procedibilità a querela non sopravvive per prevalere sull'inammissibilità e sul giudicato sostanziale già formato; c) per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis) conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    la trattazione del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori ... la formulazione delle conclusioni della Parte pubblica "entro il decimo giorno precedente l'udienza" e l'invio di esse "immediatamente, per via telematica" ai difensori, con la facoltà di questi ultimi "entro il quinto giorno antecedente l'udienza di presentare le conclusioni con atto scritto"

    La norma regolamenta il contraddittorio scritto in appello in periodo emergenziale; la Corte precisa che la mancata trasmissione "immediata" o oltre il termine non determina automaticamente nullità: occorre dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa

  • Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma potenzialmente implicata nella contestata nullità per violazione dei termini di trasmissione delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che la violazione non sia automaticamente sanzionata salvo concreto pregiudizio

  • Art. 184, comma 2, cod. proc. pen.

    "la comparizione", sia pure solo cartolare, della difesa, era volta a far rilevare il vizio e avrebbe dovuto determinare la concessione di un termine a difesa non inferiore a cinque giorni

    La difesa aveva invocato questo principio per ottenere un termine; la Corte ha osservato che la mera comparizione cartolare non sostituisce la dimostrazione del concreto pregiudizio derivante dalla tardiva trasmissione

  • Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamati come norme di impugnazione (motivi di cassazione), con riferimento sia a vizi di diritto che a violazioni processuali; la Corte ha ritenuto il motivo originario inammissibile

  • Art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso evidentemente infondato o inammissibile; applicata per condannare la ricorrente

  • Artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.

    Delitti di furto aggravato contestati in fatto e già ritenuti sussistenti nei gradi di merito; la modificazione della procedibilità (d.lgs. n.150/2022) era l'oggetto del motivo nuovo

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Novella che ha modificato l'art. 624 c.p. prevedendo la procedibilità a querela per il delitto in contestazione; la Corte ha comunque ritenuto che la sopravvenuta procedibilità non possa incidere sull'inammissibilità del ricorso già formatasi

  • Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino) e giurisprudenza richiamata

    Principio consolidato: la sopravvenuta procedibilità a querela non configura abolitio criminis capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e sul giudicato sostanziale già formato

  • Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 (Carlino)

    Precedente che afferma che la mancata immediata trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero nel rito scritto non integra di per sé violazione del diritto di difesa; occorre dimostrare il concreto pregiudizio

Massime di principio

  • La trasmissione tardiva delle conclusioni del pubblico ministero, nei processi d'appello celebrati con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale, non determina automaticamente nullità: è necessario che la difesa dimostri un concreto pregiudizio derivante dalla tardività (ad es. necessità di approfondimenti tecnici, complessità delle tesi avverse, laboriosità delle imputazioni)
  • La semplice eccezione di intempestività e la comparizione "cartolare" non risultano di per sé sufficienti ad ottenere un differimento: la difesa deve motivare il pregiudizio specifico e chiedere espressamente l'adozione di termini utili per il contraddittorio
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali, non è possibile far valere effetti sopravvenuti di modifiche normative (es. trasformazione della procedibilità in querela) per ottenere l'annullamento del giudicato; la sopravvenuta procedibilità a querela non agisce come abolitio criminis capace di superare l'inammissibilità già intervenuta
  • Per argomentazioni fondate su mutamenti di procedibilità (passaggio a procedibilità a querela) è opportuno sollevare la questione in modo tempestivo e in forma ammissibile; ove la questione sia rilevante in istruttoria o merito, il difensore deve proporre specifiche istanze e fornire prova dell'assenza della querela da parte della persona offesa
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna della parte opponente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; pertanto valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla

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